Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero di una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata(1).
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Note
(1)
In tali casi il giudice è chiamato a decidere discrezionalmente tra una misura detentiva (casa di cura) e una non detentiva (libertà vigilata), tenendo conto sia della personalità e della condotta del condannato sia delle sue patologie croniche.