(massima n. 1)
Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio dell'esecuzione nei confronti delle persone malate di Aids sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell'esecuzione della misura stessa.