La norma in esame tutela non solo il diritto di
proprietà altrui, ma anche il
possesso, e il delitto può essere quindi commesso anche dal
proprietario sul proprio fondo, qualora, esso sia dato in detenzione ad altri.
Sono previste due distinte ipotesi di reato:
-
L'introduzione o l'abbandono di animali in gregge o in mandria nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo;
-
L'introduzione o l'abbandono di animali fondo altrui a scopo di pascolo. Qui non è invece richiesto l'elemento costitutivo della riunione in gregge o in mandria, essendo dunque sufficiente anche l'introduzione a scopo di pascolo anche di soli due animali.
Il terzo comma prevede alternativamente due circostanze aggravanti speciali, ove il pascolo avvenga o si determini un danno al fondo altrui.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce, al contempo,
due diverse
fattispecie criminose: l’
introduzione o
abbandono di
animali nel
fondo altrui ed il
pascolo abusivo.
Ai sensi del primo comma, il
reato di
introduzione o
abbandono di animali nel fondo altrui consiste nell’introdurre o nell’abbandonare degli animali in
gregge o in
mandria in un
fondo altrui.
Ricorre, invece, il reato di
pascolo abusivo, ai sensi del comma 2, qualora vengano
introdotti o
abbandonati, in un
fondo altrui, degli
animali, anche
non raccolti in un
gregge o in una
mandria, al preciso
scopo di farli
pascolare al suo interno.
In entrambi i delitti, la
condotta tipica è costituita dall’
introduzione o dall’
abbandono di animali all’interno di un fondo altrui. Essa può, tuttavia, consistere anche in un’
omissione, qualora, ad esempio, vengano lasciati incustoditi degli animali, in modo tale da far sì che invadano un fondo altrui.
In entrambi i casi, poi, il
luogo del fatto è il
fondo altrui su cui gli animali vengono introdotti o abbandonati. Si considera
“altrui” il fondo di cui sia
proprietario o possessore un soggetto diverso dall’agente, ed in cui quest’ultimo non abbia alcun diritto di introdurre degli animali. Ciò significa che il
delitto in esame non può essere commesso né dal
proprietario del terreno, né dal suo possessore, qualora la sua condotta non danneggi il terreno o quanto, al suo interno, appartenga al solo proprietario.
Nel caso del reato di
introduzione o
abbandono di animali nel fondo altrui, l’
oggetto materiale è rappresentato dagli animali in
gregge o in
mandria su cui influisca la condotta criminosa, determinandone l’introduzione o l'abbandono nel fondo altrui.
Nel reato di
pascolo abusivo, invece, l’oggetto materiale è rappresentato dal
singolo animale,
capace di
pascolare, quale ad esempio una pecora o un cavallo, il quale sia
idoneo a causare un
danno al fondo altrui,
pascolandovi, dopo essere stato introdotto al suo interno proprio a tale scopo.
L’
evento tipico, in entrambi i delitti, è rappresentato dalla nascita di una
relazione, prima inesistente, tra gli
animali e il
fondo altrui, in seguito alla loro introduzione o al loro abbandono al suo interno, dalla quale, peraltro,
può sorgere un
danno per il fondo altrui.
Entrambe le fattispecie si considerano, perciò,
consumate nel momento in cui avviene l’
introduzione o l’
abbandono degli animali nel fondo altrui.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico, ai fini della sussistenza del reato di
introduzione o
abbandono di animali nel fondo altrui, di cui al primo comma, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di introdurre o di abbandonare, illegittimamente, degli animali in gregge o in mandria in un fondo altrui. Qualora, poi, il soggetto attivo agisca perseguendo un determinato scopo, esso, per integrare detta fattispecie, deve essere diverso dal voler far pascolare gli animali nell’altrui fondo.
Per la sussistenza del delitto di
pascolo abusivo, disciplinato dal secondo comma, è, invece, necessaria la sussistenza del
dolo specifico, posto che il legislatore richiede espressamente che il reo agisca perseguendo il
fine di far
pascolare degli animali, anche non raccolti in un gregge o in una mandria, in un fondo altrui.
Entrambe le fattispecie disciplinate dai primi due commi della norma in esame, risultano
aggravate, ai sensi del terzo comma, qualora il
pascolo avvenga
effettivamente, oppure nel caso in cui, dall’introduzione o dall’abbandono degli animali in un
fondo altrui, quest’ultimo ne sia risultato
danneggiato.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA