Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso [224, 225, 226, 232], questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso(1).
Note
(1)
Tale disposizione si scontra, risultando quindi incompatibile, con quanto disposto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 sia all'articolo 36, comma secondo, che prevede che la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario sia eseguita mediante collocamento in comunità, sia all'articolo 37, che richiede sempre la valutazione della pericolosità sociale del soggetto.