Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene(1) dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse(2) è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703](3).
Note
(1)
Per detenzione s'intende la disponibilità materiale o giuridica delle materie esplodenti.
(2)
Sono materie asfissianti, accecanti, tossiche tutte le sostanze o i composti in grado di alterare notevolmente la vista o l'attività respiratoria (con esclusione, quindi, dei meri lacrimogeni) o di provocare avvelenamento.
La fabbricazione riguarda qualsiasi attività contributiva alla formazione e produzione del materiale esplodente.
La fabbricazione riguarda qualsiasi attività contributiva alla formazione e produzione del materiale esplodente.
(3)
Quanto l'agente utilizza materie esplodenti o lesive, la condotta rimane assorbita nei reati di cui agli artt. 420 o 434. Mentre concorre con le fattispecie ex artt. 241 e 283 quando il soggetto opera nell'ambito di attività cospirative contro l'integrità dello Stato.