Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene(1) dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse(2) è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703](3).
Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni(4).
Note
La fabbricazione riguarda qualsiasi attività contributiva alla formazione e produzione del materiale esplodente.