La norma in esame (modificata dal d.l. n. 48 del 2025 conv. in L. n. 80 del 2025) tutela l’
incolumità pubblica, andando a punire una serie di condotte realizzate allo scopo di compiere atti idonei a mettere in pericolo una
pluralità indeterminata di soggetti.
Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la
diffusività del danno, tale da minacciare un
numero indeterminato di persone, non individuabili
a priori.
Nonostante in non unanime parere di dottrina e giurisprudenza, pare preferibile sussumere la fattispecie in esame tra i
reati di pericolo concreto, risultando necessario accertare l'obiettiva idoneità della condotta al conseguimento del fine di attentare alla pubblica incolumità.
Si tratta di un
reato comune poiché
soggetto attivo può essere chiunque. Però, se l’agente è sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo nel periodo di applicazione e fino a tre anni dalla fine dell’esecuzione, si applica l’aggravante di cui all’art. 71, comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (con aumento di
pena da un terzo alla metà).
La condotta criminosa di cui al comma 1 si realizza mediante la fabbricazione, acquisizione o detenzione dei materiali esplodenti indicati dalla norma: la fabbricazione consiste nel contribuire al processo di produzione, anche se esso è in corso; l’acquisizione si ha con il conseguimento della proprietà di materia esplodente, senza che occorra il possesso della cosa; la detenzione integra una situazione di contiguità con la cosa che ne implica la sua disponibilità.
L’
oggetto materiale del reato è costituito dalla dinamite o altre
materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili e le sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse.
Poi, ai sensi del comma 2 (aggiunto dal d.l. n. 48 del 2025 conv. in L. n. 80 del 2025),
fuori dei casi di concorso nel reato previsto dal comma 1, è punita la condotta di
distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materie esplodenti o su tecniche o metodi per la realizzazione dei delitti non colposi puniti nel Titolo VI del Libro II del codice penale (relativo ai reati contro la pubblica incolumità) con la
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le diverse condotte alternative possono avvenire con qualsiasi mezzo, anche telematico.
Quanto all’
elemento soggettivo, l’ipotesi di cui al comma 1 richiede il
dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di acquistare, detenere o fabbricare materiale pericoloso, ed il
dolo specifico di attentare alla pubblica incolumità. Invece, la fattispecie di cui al comma 2 richiede il
dolo specifico consistente nella specifica volontà di compiere taluno dei delitti non colposi indicati dalla norma.
La
consumazione del reato coincide con l’esecuzione della condotta incriminata. Secondo l’opinione prevalente, il
tentativo non è configurabile poiché si tratta di reati a consumazione anticipata.