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Articolo 435 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Dispositivo dell'art. 435 Codice Penale

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene(1) dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse(2) è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703](3).

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni(4).

Note

(1) Per detenzione s'intende la disponibilità materiale o giuridica delle materie esplodenti.
(2) Sono materie asfissianti, accecanti, tossiche tutte le sostanze o i composti in grado di alterare notevolmente la vista o l'attività respiratoria (con esclusione, quindi, dei meri lacrimogeni) o di provocare avvelenamento.
La fabbricazione riguarda qualsiasi attività contributiva alla formazione e produzione del materiale esplodente.
(3) Quanto l'agente utilizza materie esplodenti o lesive, la condotta rimane assorbita nei reati di cui agli artt. 420 o 434. Mentre concorre con le fattispecie ex artt. 241 e 283 quando il soggetto opera nell'ambito di attività cospirative contro l'integrità dello Stato.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80.

Ratio Legis

La norma in commento anticipa la soglia di rilevanza penale incriminando condotte preparatorie o antecedenti alla commissione di un fatto dannoso o pericoloso per la pubblica incolumità.

Spiegazione dell'art. 435 Codice Penale

La norma in esame (modificata dal d.l. n. 48 del 2025 conv. in L. n. 80 del 2025) tutela l’incolumità pubblica, andando a punire una serie di condotte realizzate allo scopo di compiere atti idonei a mettere in pericolo una pluralità indeterminata di soggetti.

Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Nonostante in non unanime parere di dottrina e giurisprudenza, pare preferibile sussumere la fattispecie in esame tra i reati di pericolo concreto, risultando necessario accertare l'obiettiva idoneità della condotta al conseguimento del fine di attentare alla pubblica incolumità.

Si tratta di un reato comune poiché soggetto attivo può essere chiunque. Però, se l’agente è sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo nel periodo di applicazione e fino a tre anni dalla fine dell’esecuzione, si applica l’aggravante di cui all’art. 71, comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (con aumento di pena da un terzo alla metà).

La condotta criminosa di cui al comma 1 si realizza mediante la fabbricazione, acquisizione o detenzione dei materiali esplodenti indicati dalla norma: la fabbricazione consiste nel contribuire al processo di produzione, anche se esso è in corso; l’acquisizione si ha con il conseguimento della proprietà di materia esplodente, senza che occorra il possesso della cosa; la detenzione integra una situazione di contiguità con la cosa che ne implica la sua disponibilità.

L’oggetto materiale del reato è costituito dalla dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili e le sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse.

Poi, ai sensi del comma 2 (aggiunto dal d.l. n. 48 del 2025 conv. in L. n. 80 del 2025), fuori dei casi di concorso nel reato previsto dal comma 1, è punita la condotta di distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materie esplodenti o su tecniche o metodi per la realizzazione dei delitti non colposi puniti nel Titolo VI del Libro II del codice penale (relativo ai reati contro la pubblica incolumità) con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le diverse condotte alternative possono avvenire con qualsiasi mezzo, anche telematico.

Quanto all’elemento soggettivo, l’ipotesi di cui al comma 1 richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di acquistare, detenere o fabbricare materiale pericoloso, ed il dolo specifico di attentare alla pubblica incolumità. Invece, la fattispecie di cui al comma 2 richiede il dolo specifico consistente nella specifica volontà di compiere taluno dei delitti non colposi indicati dalla norma.

La consumazione del reato coincide con l’esecuzione della condotta incriminata. Secondo l’opinione prevalente, il tentativo non è configurabile poiché si tratta di reati a consumazione anticipata.

Massime relative all'art. 435 Codice Penale

Cass. pen. n. 1569/1968

A differenza che per le ipotesi criminose previste dagli artt. 432, 433 e 434 c.p., per la sussistenza del delitto di detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.) non è richiesto il verificarsi di un pericolo per la pubblica incolumità. Il delitto previsto dall'art. 435 c.p., ove non integri una determinazione al solo fine specifico di commettere reati contro la pubblica incolumità, ma riveli altresì nell'agente la consapevolezza che con quei reati avranno esecuzione i progetti di un sodalizio delinquenziale di cui si fa parte e che volutamente si approvano e si eseguono (violazione degli artt. 241 e 283 c.p.), concorre sia con il delitto di cospirazione che con quelli di attentato all'integrità dello Stato o alla Costituzione. I reati previsti dagli artt. 305 e 435 c.p. costituiscono ipotesi criminose essenzialmente differenziate dalla diversità dell'oggetto giuridico, cui non si adatta il meccanismo della progressione o dell'assorbimento. Ne consegue che, mancando un'espressa disposizione che stabilisca la consumazione della fattispecie minore (art. 435) in quella maggiore (art. 305), tra di esse può sussistere concorso di reati.

Cass. pen. n. 831/1968

Il reato di cui all'art. 435 c.p., si perfeziona con la detenzione dell'esplosivo e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell'esplosivo sia qualificata da tal fine (dolo specifico). Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non soltanto tentato, onde non è applicabile il precetto di cui al terzo comma dell'art. 56 c.p. che riguarda esclusivamente il reato tentato.

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