(massima n. 1)
L'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, preclude al giudice l'accertamento, a fini di confisca, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, venuta meno la funzione suppletiva del giudice penale, č compito dell'Amministrazione comunale adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 30, commi settimo ed ottavo, d.P.R. n. 380 del 2001). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Agrigento, 17/11/2008).