(massima n. 1)
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), come sostituito dall'art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), conv., con modif., dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in relazione all'art. 5, comma 3, prima parte, legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 3 Cost..