Cass. pen. n. 26215/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo.
Cass. pen. n. 27632/2019
La mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza. (Fattispecie in tema di falso in atto pubblico nella quale il giudice di merito, pur non escludendo espressamente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non l'aveva menzionata nella motivazione e nel dispositivo, né l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio).
Cass. pen. n. 34896/2007
La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili.
Cass. pen. n. 38078/2005
In tema di sospensione e interruzione della prescrizione, l'estensione dell'effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti. (Nella sentenza, antecedente alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, si sottolinea che l'art. 161 comma secondo c.p. dispone che l'effetto estensivo si determina quando per più reati connessi si procede «congiuntamente», in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata).
Cass. pen. n. 2289/1999
In materia edilizia la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si estende anche ai reati connessi alla violazione urbanistica, per i quali si procede congiuntamente a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.
Cass. pen. n. 5551/1982
La regola secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 c.p.), si applica agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Non occorre, inoltre, che gli imputati siano concorrenti nello stesso reato ai sensi dell'art. 110 c.p., ma è sufficiente l'imputazione per lo stesso reato. Gli atti interruttivi della prescrizione hanno valore oggettivo in quanto denotano la persistenza nello Stato di un interesse punitivo. Pertanto, la prescrizione del reato è interrotta dall'atto processualmente nullo nei confronti di uno solo degli autori dello stesso reato, purché l'atto esprima la volontà di perseguire l'illecito attraverso una manifestazione del legittimo rappresentante dell'autorità statale. Gli atti interruttivi hanno effetto nei confronti di chi (per lo stesso reato) ha assunto la qualità d'imputato dopo il decorso del normale termine di prescrizione. Con l'espressione «hanno commesso il reato» di cui all'art. 161 comma primo, c.p., la legge non intende riferirsi esclusivamente all'ipotesi della compartecipazione criminosa prevista dall'art. 110 c.p., bensì considera sufficiente l'imputazione per lo stesso reato.