(massima n. 1)
Gli articoli 43 e 49, Trattato 25 marzo 1957, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attivitą organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.