(massima n. 2)
L'art. 24, comma 2, c.p. nel prevedere l'aggiunta della pena della multa nei delitti determinati da motivi di lucro è applicabile non solo nei casi in cui il fine di lucro operi come uno dei motivi più o meno remoti del reato, ma altresì quando detto fine operi come motivo unico ed integrativo della fattispecie criminosa (dolo specifico) ovvero come elemento materiale del reato stesso; la contraria soluzione sarebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della norma suddetta la quale non distingue tra tali estremi, dovendosi d'altro canto convenire che, a maggior ragione, l'aggiunta della multa trovi giustificazione quando il fine in questione sia elemento connaturato della fattispecie criminosa. (Fattispecie in tema di corruzione).