(massima n. 1)
L'art. 267, Trattato 7 febbraio 1992, osta ad una normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimitą costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l'effetto di impedire - tanto prima della trasmissione di una questione di legittimitą costituzionale all'organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalitą delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione - a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltą o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. L'art. 267 Trattato 7 febbraio 1992 non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi: di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimitą costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano necessaria; di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell'Unione.