(massima n. 1)
Anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, in tema di confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, permane l'ammissibilitą del sequestro prodromico alla confisca, che peraltro attualmente si configura (in coerenza con la mutata natura giuridica dell'istituto) come sequestro amministrativo. (La Corte ha precisato che, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo la disciplina previgente, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" il giudice penale, che č sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l'autoritą amministrativa, ma deve valutare se l'atto gią compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l'adozione della misura). (Rigetta, Trib. lib. Modena, 22 febbraio 2010)