Nel nostro sistema penale vige il principio del
doppio binario, con ciò intendendosi che il codice affianca alla sanzione penale tradizionale la misura di sicurezza, allo scopo di elidere la
pericolosità sociale manifestata da taluni soggetti.
Così, mentre la pena assolve la funzione di prevenzione generale e di retribuzione, le
misure di sicurezza presentano una funzione di chiara
specialprevenzione, neutralizzando, curando e rieducando il reo giudicato socialmente pericoloso (al di là della effettiva responsabilità) e che manifesti la
probabilità di futura recidiva.
Le fondamentali differenze tra misure di sicurezza e pena che scaturiscono da quanto detto sono le seguenti:
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mentre la durata della pena principale è stabilita dal giudice in base alla gravità del fatto, la durata della misura di sicurezza si appalesa invece indeterminata, dipendendo dalla protrazione della pericolosità sociale del soggetto;
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mentre la pena presuppone un coefficiente minimo di volontarietà del fatto, essendo destinata agli imputabili ed ai semimputabili, la misura di sicurezza è applicabile anche ai non imputabili.
Le misure di sicurezza sono disciplinate anche dalla Costituzione all'art.
25, comma 3, il quale le sottopone al
principio di legalità. Le misure devono dunque essere espressamente previste sia come varie tipologie sia come ambito applicativo particolare riferito a singole fattispecie.
Anche se non espressamente disciplinato, si ritiene comunemente che il
principio di irretroattività sia comunque applicabile alle misure di sicurezza, nel senso che esse non possono essere applicate per un fatto che, al momento della commissione, non costituiva reato.
Il principio di cui sopra sembra tuttavia potersi applicare soltanto alle ipotesi di nuova incriminazione,
ammettendosi per contro la retroazione sfavorevole della norma sopravvenuta alla commissione del fatto già previsto come reato, la quale preveda l'applicazione
di una misura di sicurezza non contemplata al momento della commissione del fatto, come anche di una misura di sicurezza più grave di quella precedentemente applicata.