(massima n. 1)
Il disposto codicistico di cui all'art. 57 c.p. punisce la condotta del direttore del giornale che colposamente non impedisce che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati. In tal senso, distinguendo il codice tra la stampa cartacea e tutti gli altri mezzi di pubblicità ed informazione, deve rilevarsi che l'art. 57 c.p. trova esclusivo riferimento all'informazione diffusa tramite la carta stampata, per cui una sua applicazione non può intendersi estensibile a tutte quelle ipotesi in cui, come nella specie, si contesti il contenuto di un giornale telematico.