(massima n. 1)
Va dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 630 del codice penale nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di «lieve entitą», analoga, «nella struttura e negli effetti», a quella applicabile, in forza dell'art. 311 c.p., al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, previsto dall'art. 289 bis del medesimo codice.