(massima n. 1)
L'articolo 49, Trattato 25 marzo 1957, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicitą presso gli abitanti di tale Stato a giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.