(massima n. 1)
Nel nostro ordinamento penale, pur improntato ai principi di legalità formale e riserva di legge sanciti dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 1 cod. pen., può trovare spazio l'overruling sfavorevole. Costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza "in malam partem", nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola giurisprudenziale stabilizzata, enunciata dalle Sezioni Unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali concreti e specifici tali da indurre a prevedere che, in futuro, la giurisprudenza di legittimità avrebbe attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo.