(massima n. 1)
Nell'ordinamento italiano, per scadenza del termine di adeguamento, a partire dal 25.12.2010, ha acquistato diretta efficacia la direttiva in materia di immigrazione n. 115/2008 risultata, nella predetta materia, incompatibile con il diritto italiano interno. In particolare, mentre l'art. 11, paragrafo 2, della citata direttiva prevede che la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso, non potendo superare i cinque anni, l'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) pone il divieto di reingresso per dieci anni e, comunque, per un tempo non inferiore a cinque anni. Di talché, laddove venga accertato che lo straniero sia rientrato in Italia ben dopo cinque anni dal provvedimento di espulsione, dovrà disapplicarsi la normativa interna (art. 13, comma 13, del T.U. Immigrazione), con la conseguente assoluzione dello stesso perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.