(massima n. 1)
Sono infondate le questioni di legittimitą costituzionale dell'art. 2 della Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona), sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, comporterebbe l'omessa applicazione del regime legale degli atti interruttivi della prescrizione previsto dagli artt. 160 e 161 c.p., allorquando ne derivi la sistematica impunitą delle gravi frodi in materia di IVA.