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Articolo 17 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento

Dispositivo dell'art. 17 Legge fallimentare

(1) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza (2) che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza (3).

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese (4) ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta (5).

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Al debitore, per esigenze difensive, va notificata la sentenza per intero; al pubblico ministero, al curatore e a chi ha fatto l'istanza di fallimento, va comunicata solo per estratto.
(3) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
(4) La novella legislativa del 2006 ha eliminato il riferimento alle modalità di pubblicità del provvedimento divenute obsolete, come l'affissione alla porta esterna del tribunale e la pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia: oggi ogni informazione va resa disponibile in via telematica.
(5) La vera e propria iscrizione va effettuata solo presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui l'impresa ha sede legale, mentre presso la sede effettiva si effettua una annotazione, con mera funzione di pubblicità-notizia.

Ratio Legis

La disposizione in commento stabilisce le modalità con cui la dichiarazione di fallimento va resa nota al pubblico, al debitore fallito e alle altre parti della procedura (es. al curatore).

Massime relative all'art. 17 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3389/2004

La sentenza che dichiara il fallimento, in virtù dell'art. 17, legge fall., deve essere comunicata al debitore, per estratto, a norma dell'art. 136, c.p.c., e, qualora il cancelliere proceda alla comunicazione mediante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, se questi la effettui ai sensi dell'art. 140, c.p.c., la notificazione si perfeziona con il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, con il deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, nonché con la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento, non occorrendo invece la prova della consegna della raccomandata al destinatario, né l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento.

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