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Articolo 425 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sentenza di non luogo a procedere

Dispositivo dell'art. 425 Codice di procedura penale

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo(1).

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna(2).

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

__________________

(1) L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata tale sentenza è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo ex art. 131 disp.att. del presente codice.
(2) Comma così modificato dall'art. 23, co. 1. lett. l) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

All’esito dell’udienza preliminare, il g.u.p. è posto innanzi ad un’alternativa secca: infatti, egli può pronunciare sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) oppure può emettere il decreto che dispone il giudizio (art. 429 del c.p.p.).

Spiegazione dell'art. 425 Codice di procedura penale

L’art. 425 c.p.p. disciplina la sentenza di non luogo a procedere, chiarendo le motivazioni e le ragioni per le quali l’imputato può essere prosciolto in udienza preliminare.

Il comma 1 stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere nelle seguenti ipotesi:
  • se sussiste una causa di estinzione del reato (ad esempio, la prescrizione);
  • se sussiste una causa di improcedibilità dell’azione penale (ad esempio, mancanza della querela);
  • se il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  • se esiste la prova che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato;
  • se l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, ivi compreso il difetto di imputabilità (tuttavia, dato che il comma 4 dell’art. 425 c.p.p. impedisce al g.u.p. di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se dovesse ritenere che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, si ritiene che il soggetto non imputabile possa essere prosciolto quando non sia socialmente pericoloso: in tal caso, il processo andrà avanti con l’instaurazione del dibattimento).

Il comma 2 precisa che il giudice, ai fini dell’emanazione della sentenza di non luogo a procedere, tiene conto delle circostanze attenuanti, effettuando il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 del c.p..

Il comma 3 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che il g.u.p. pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Il nuovo comma 3 ha cambiato la regola di giudizio dell’udienza preliminare.
Infatti, prima della riforma Cartabia, il g.u.p. era chiamato ad effettuare una valutazione prognostica sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio: la norma prevedeva che il giudice pronunciasse sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti erano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Invece, dopo la riforma, il g.u.p. viene investito di un potere più ampio, dovendo compiere un giudizio prognostico di merito poiché egli deve valutare se, in base agli elementi acquisiti, si possa o meno formulare una ragionevole previsione di condanna.
Lo scopo del legislatore è quello di diminuire il carico dibattimentale, consentendo l’accesso al dibattimento soltanto a quei processi che prevedibilmente si chiuderanno con una condanna. l’intento è quello di ridurre il carico dibattimentale,

Infine, ai sensi del comma 5, il giudice deve comunque pronunciarsi sull’eventuale falsità di documenti, procedendo ex art. 537 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Al fine di attuare il criterio di delega si è ritenuto necessario sostituire la nuova regola di giudizio sia alla più generale categoria della “inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio”, sia alle figure specifiche della “insufficienza” e della “contraddittorietà” degli elementi raccolti.
Ciò in quanto l’eventuale sopravvivenza di queste ultime, oltre a poter ingenerare dubbi di conformità con il criterio di delega, avrebbe creato un non giustificabile disallineamento rispetto alla regola di giudizio in tema di archiviazione.

Massime relative all'art. 425 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2517/2017

Non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., in quanto il rinvio della causa all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.; ne consegue che l'annullamento per vizio di motivazione può essere disposto senza rinvio, allorquando nel dichiarare la prescrizione il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.

Cass. pen. n. 565/2017

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori aveva prosciolto l'imputato, ritenendo che la sua condotta difettasse "degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ipotizzata").

Cass. pen. n. 33763/2015

Il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza.

Cass. pen. n. 50939/2014

La preclusione a pronunciare sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, conseguente all'emissione del decreto che dispone il giudizio o di altro provvedimento equipollente, ricorre sin dal momento in cui questo è stato depositato in Cancelleria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'ambito di procedimento instaurato con decreto di citazione a giudizio depositato prima della data di adozione del provvedimento di espulsione, anche se notificato successivamente a quest'ultimo).

Cass. pen. n. 41162/2014

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate, nella quale la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup, operando una valutazione di merito, e ritenuta insussistente l'aggravante, prevista dall'art. 585, comma primo, cod. pen., del fatto commesso da più persone riunite, aveva escluso la procedibilità d'ufficio del reato, del quale aveva dichiarato l'estinzione per remissione di querela).

Cass. pen. n. 5669/2014

Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione con cui il G.u.p., operando una prognosi sull'innocenza dell'imputata, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti della medesima per il reato associativo ascrittole, affermando che gli elementi indiziari in atti non fossero sufficienti ad integrare l'ipotesi accusatoria).

Cass. pen. n. 48831/2013

Il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate.

Cass. pen. n. 45989/2013

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio. (Fattispecie, nella quale il Gup, operando un vero e proprio giudizio di merito, aveva prosciolto l'imputato dal reato di tentata estorsione ritenendo che le registrazioni in atti contenessero, al più, generiche minacce, insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza).

Cass. pen. n. 39401/2013

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare l'inutilità o superfluità del dibattimento, senza dover, invece, operare valutazioni di tipo sostanziale. (Fattispecie, nella quale il Gup, dopo aver prefigurato varie opzioni interpretative in relazione alle condotte incriminate, era pervenuta al proscioglimento degli imputati per mancanza del dolo, sulla base non di un giudizio prognostico, ma di valutazioni di tipo sostanziale, proprie della fase del merito).

Cass. pen. n. 5049/2013

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell'innocenza dell'imputato, ma quello dell'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 425 cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili. (Fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento emessa dal G.u.p. in presenza di elementi che ha ritenuto apparentemente idonei a confermare, piuttosto che a smentire, l'ipotesi accusatoria).

Cass. pen. n. 10849/2012

Il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio.

Cass. pen. n. 37954/2011

Nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula «il fatto non sussiste», non con quella «il fatto non è previsto dalla legge come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato. (Fattispecie nella quale al ricorrente era contestata l'appropriazione di denaro altrui sull'erroneo presupposto che le somme da lui trattenute, come datore di lavoro, sullo stipendio della lavoratrice, dovessero per ciò solo considerarsi trasferite in proprietà di questa: la Suprema Corte ha ritenuto che difettasse l'elemento dell'altruità del bene, costitutivo della fattispecie astratta di appropriazione indebita, ed ha conseguentemente dichiarato che il fatto reato contestato non sussiste)

Cass. pen. n. 4603/2011

È illegittima la declaratoria di estinzione del reato pronunciata in dipendenza dell'applicazione dell'art. 425, comma secondo, c.p.p. - per il quale "ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 c.p." - e, pertanto, del giudizio di bilanciamento tra le varie circostanze, in quanto il novellato art. 157 c.p., introdotto con L. n. 251 del 2005, - che, in linea di principio, esclude rilievo alle circostanze per determinare il tempo necessario a prescrivere - è successivo alla previsione del predetto art. 425, comma secondo, il quale è, quindi, abrogato, in virtù del principio per cui "lex posterior derogat legi anteriori".

Cass. pen. n. 1948/2011

Il Pubblico Ministero, che abbia formulato un'unica richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di molteplici imputati quali concorrenti o autori di reati connessi, non è legittimato ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di alcuni di essi con lo stesso atto con il quale impugni la sentenza di assoluzione pronunciata dal medesimo giudice all'esito del giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati. (Nel caso di specie, il giudice di appello, investito dell'unico atto qualificato dal Pubblico Ministero come appello, aveva dichiarato, con riferimento all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso).

Cass. pen. n. 7587/2010

Ai fini dell’eventuale pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., il giudice deve valutare non tanto se l’imputato sia o meno da considerare innocente quanto se sussista o meno una situazione nella quale appaia impossibile che la tesi accusatoria possa essere sottoposta con successo al vaglio dibattimentale; condizione, questa, che non può essere riconosciuta qualora, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori, possa ragionevolmente prevedersi che essi vengano chiariti in sede dibattimentale.

Cass. pen. n. 46403/2008

La sentenza di non luogo a procedere è emessa quando si è in presenza di una situazione probatoria pacifica (esistenza della prova dell'innocenza o mancanza della prova della colpevolezza), quando il quadro probatorio è insufficiente o contraddittorio, o, ancora, quando non vi sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, secondo una valutazione prognostica sulla potenzialità espansiva, nel futuro dibattimento, degli elementi di prova disponibili. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il G.u.p. non avesse spiegato, nella motivazione dell'impugnata sentenza di non luogo a procedere, la ragione per la quale una serie di dubbi apoditticamente adombrati in ordine al processo causale che aveva cagionato l'evento letale, non potesse essere superata nella sede dibattimentale).

Cass. pen. n. 40049/2008

L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione determina l'assoluzione dell'imputato con la formula «perché il fatto non costituisce reato » e non con quella «perché il fatto non sussiste » (La Corte ha altresì precisato che l'assoluzione con l'indicata formula si impone non solo nel caso in cui ci sia la prova positiva, ma anche in quello caratterizzato dall'insufficienza o dalla contraddittorietà della prova in ordine alla ricorrenza della causa di giustificazione ).

Cass. pen. n. 38579/2008

Il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, a norma dell'art. 425 c.p.p., solo dopo aver accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che si era limitata a dare atto della mancanza di «evidenti cause di proscioglimento nel merito » ).

Cass. pen. n. 35178/2008

Il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di elementi di prova favorevoli all'imputato che in dibattimento condurrebbero all'assoluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti.

Cass. pen. n. 12283/2005

La sentenza di non doversi procedere, emessa, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, dal Gup, investito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., non è appellabile, ma impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., in quanto, in caso contrario, l'eventuale riforma della decisione in sede di appello comporterebbe il rinvio a giudizio dell'imputato, con la conseguente sua privazione di facoltà suscettibili di esercizio solo nell'ambito dell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 10675/2001

Alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 e, segnatamente, di quanto disposto dagli artt. 421 bis, 422, comma 1, 425, comma 3, c.p.p. (il primo di tali articoli inserito e gli altri due novellati da detta legge), deve ritenersi superata la regola stabilita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/1996, dichiarativa della parziale incostituzionalità degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Attesi, infatti, i nuovi e più incisivi poteri d'intervento attribuiti dalla nuova disciplina al giudice dell'udienza preliminare, come pure l'avvenuto inserimento, nella norma concernente la sentenza di non luogo a procedere, di una previsione omologa a quella già contenuta nell'art. 530, comma 2, c.p.p., deve ritenersi che, non potendo più (di regola) derivare detta sentenza da eventuale incompletezza delle indagini, il fatto che essa non venga pronunciata e si dia luogo invece al rinvio a giudizio non possa che derivare da una valutazione assimilabile a quella di qualificata probabilità di colpevolezza che sostanzia il quadro di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273, comma 1, c.p.p. per l'applicazione di una misura cautelare personale.

Cass. pen. n. 1662/2000

La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 c.p.p., anche dopo le modifiche recate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mantiene la sua natura «processuale», destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero; ne consegue che in presenza, da un lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali da non delineare un quadro di superfluità del giudizio e, dall'altro, di una causa di estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria nel merito.

Cass. pen. n. 5196/2000

Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice dell'udienza preliminare, la persona offesa può proporre ricorso per cassazione solo nella ipotesi di nullità di cui al settimo comma dell'art. 419 c.p.p. Sotto altri profili (nella specie: pretesa mancanza di motivazione del provvedimento) tali sentenze sono inoppugnabili per la persona offesa in quanto non spiegano effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile.

Cass. pen. n. 3450/1996

Nonostante il silenzio sul punto dell'art. 425 c.p.p., con la sentenza di non luogo a procedere ben può essere applicata dal giudice per le indagini preliminari, nei casi consentiti dalla legge, la misura di sicurezza personale. (Nella fattispecie, essendo stato ritenuto provato l'accordo fra gli imputati per commettere il delitto di rapina non seguito dalla commissione del medesimo, era stata applicata nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno).

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