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Hai sporto denuncia? Ecco come sapere se il processo andrà avanti

Hai sporto denuncia? Ecco come sapere se il processo andrà avanti
Se hai presentato una querela o una denuncia penale, questa breve guida ti spiega cosa succede dopo e cosa devi fare per tenerti informato
Qualche mese fa hai presentato una querela contro una persona che ha commesso un reato nei tuoi confronti. Però, da quando hai denunciato il fatto, non ne hai saputo più nulla.


Innanzitutto, devi sapere che, dal momento in cui la querela giunge al pubblico ministero, hanno inizio le indagini preliminari.
Il c.p.p. stabilisce una durata massima delle investigazioni.


La recente riforma Cartabia ha modificato i tempi delle indagini. Il nuovo art. 405, comma 2 c.p.p. stabilisce quanto segue:
  • se il p.m. investiga su una contravvenzione, le indagini possono durare fino a sei mesi;
  • se il p.m. investiga su un delitto, le indagini possono durare fino ad un anno;
  • se il p.m. investiga su un delitto di particolare allarme sociale (i reati indicati dall’art. 407, comma 2 lett. b c.p.p.: ad es., i delitti di criminalità organizzata o di terrorismo), le indagini possono durare fino a un anno e sei mesi.

Potrebbe accadere che il p.m. non sfrutti tutto il periodo di tempo a sua disposizione e decida di concludere le indagini prima della scadenza.


Però, potrebbe anche succedere che, per la complessità delle indagini, il p.m. abbia utilizzato tutto il tempo a sua disposizione e non sia ancora in grado di decidere se chiedere l’archiviazione o portare a processo l’indagato.


In questo caso, il p.m. può chiedere al g.i.p. una proroga delle indagini. Il giudice può concedere questa proroga solo una volta e per un massimo di sei mesi (art. 406 c.p.p.).


Tenendo conto anche della proroga, le indagini hanno una durata massima (art. 407 c.p.p.), che non può essere superata:
  • per le contravvenzioni, la durata massima è di un anno;
  • per i delitti, la durata massima è di un anno e sei mesi;
  • per i delitti di particolare allarme sociale o per le indagini particolarmente complesse (ad es., indagini con molti indagati), la durata massima è di due anni.

Alla durata massima, il codice (art. 407 bis, comma 2 c.p.p.) aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi (nove mesi per le indagini su delitti di grave allarme sociale o indagini complesse), entro cui il p.m. deve esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione.


In questo periodo, dalla presentazione della querela, puoi avere notizie sul procedimento?
L’art. 335, comma 3-ter c.p.p. stabilisce che, se non compromette il segreto investigativo, dopo sei mesi dalla data di presentazione della querela, la persona offesa può chiedere alla Procura di essere informata sullo stato del procedimento.


C’è pericolo che il procedimento si chiuda a tua insaputa?
La risposta è sì.
Infatti, soltanto per alcune ipotesi di reato (ad es., delitti commessi con violenza alla persona), il p.m. ha l’obbligo di notificare l’avviso della richiesta di archiviazione anche alla persona offesa ai fini dell’opposizione (art. 408, comma 3 bis c.p.p.).


E negli altri casi? Il p.m. non ha quest’obbligo: l’art. 408, comma 2 c.p.p. precisa che il p.m. dovrà notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa soltanto se questa ha chiesto, alla presentazione della querela o successivamente, di essere informata circa l’eventuale archiviazione.


Quindi, quando vai dai Carabinieri per presentare una querela, fai valere le tue facoltà:
  • chiedi di conoscere un’eventuale richiesta di proroga del termine delle indagini (art. 406, comma 1 c.p.p.);
  • chiedi di essere informato circa una richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 c.p.p.);
  • chiedi di conoscere lo stato del procedimento, senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla presentazione della querela (art. 335, comma 3 ter c.p.p.).


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