(massima n. 1)
Il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione, in maniera espressa o tacita purchè univoca, fin quanto il giudice non si sia pronunciato sulla stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sollecitazione da parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, formulata nel corso dell'udienza camerale, di disporre l'imputazione coatta, non sia equipollente alla revoca della richiesta di archiviazione, concernendo un epilogo rientrante nella previsione dell'art. 409 cod. proc. pen. e del tutto diverso dalla restituzione degli atti all'organo inquirente).