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Articolo 413 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

Dispositivo dell'art. 413 Codice di procedura penale

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1(1).

Note

(1) Si tratta di un'avocazione obbligatoria per il Procuratore generale, destinata ad operare automaticamente alla scadenza dei termini di indagine preliminare in presenza delle condizioni stabilite da tale comma.

Ratio Legis

L'istituto dell'avocazione delle indagini preliminari si spiega quale strumento di controllo di tipo giurisdizionale dell'operato del P.M.

Spiegazione dell'art. 413 Codice di procedura penale

Al fine di evitare che il pubblico ministero, volendo sottrarsi al controllo sul suo operato, ometta semplicemente di presentare la richiesta di archiviazione, il legislatore ha affiancato alla procedura di archiviazione un controllo di tipo gerarchico, il quale opera alla scadenza dei termini per le indagini preliminari.

Infatti, il procuratore generale presso la Corte d'Appello ha l'obbligo di disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini qualora il pubblico ministero procedente non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Una volta avocata a sé l'indagine, il procuratore svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di avocazione.

L'intervento del procuratore generale è facilitato dall'art. 127 disp. att. , ai sensi del quale ogni settimana la segreteria del p.m. deve trasmettere un elenco delle notizie di reato nominative per le quali non è stat tempestivamente esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione.

L'esercizio del potere di avocazione può inoltre essere sollecitato dalla persona sottoposta alle indagini e dalla persona offesa e in tal caso indagini e richieste del procuratore generale devono intervenire entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti suindicati.

Mentre nei casi appena citati l'avocazione è obbligatoria (oltre che automatica), essa è invece facoltativa in due casi:

  • in caso di mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione, quando il giudice fissi l'udienza camerale ai sensi dell'art. 409;

Massime relative all'art. 413 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 15128/2018

Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").

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Marco C. chiede
mercoledì 30/03/2016 - Umbria
“buongiorno,desidero sapere se l'esponente può chiedere l'avocazione ed in questo caso abbia o meno bisogno di un avvocato”
Consulenza legale i 09/04/2016
L'art. 413, comma 1, del c.p.p. consente alla persona offesa dal reato di chiedere al procuratore generale presso la Corte di Appello, di disporre l'avocazione delle indagini preliminari per il caso il cui il pubblico ministero non eserciti l'azione penale.
Per comodità si riporta il dato testuale della norma ora richiamata: "1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412, comma 1".
Infatti, l'art. 412, del c.p.p. prevede che, nel caso in cui il Pubblico Ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nei termini di Legge, il Procuratore Generale dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari (comma 1 dell'articolo richiamato).
Pertanto, in concreto, la cd. avocazione implica che, in caso di inerzia del Pubblico Ministero, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Appello, svolgerà le indagini preliminari indispensabili e formulerà le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione (art. 412, comma 2, del c.p.p.).
Pertanto, con riferimento al quesito sottoposto, la persona offesa dal reato, ai sensi dell'art. 413, comma 1, del c.p.p., può sicuramente richiedere l'avocazione delle indagini.
Il chiarimento successivo attiene alla eventuale obbligatorietà della nomina di un difensore al fine della presentazione di tale istanza.
L'art. 101, comma 1, del c.p.p. stabilisce che "la persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2".
In sostanza, la persona offesa dal reato, in generale, non ha l'obbligo di nominare un difensore; tuttavia, laddove la persona offesa intenda esercitare determinati diritti o facoltà, come quella di presentare un'istanza per richiedere l'avocazione delle indagini in caso di inerzia del Pubblico Ministero, deve servirsi necessariamente di un difensore.
La nomina di tale difensore, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del c.p.p. "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata".
Per concludere, la parte offesa può certamente richiedere l'avocazione delle indagini preliminari tramite il difensore di fiducia nominato oppure accedendo al gratuito patrocinio a Spese dello Stato (laddove ricorressero i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).