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Articolo 74 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Legittimazione all'azione civile

Dispositivo dell'art. 74 Codice di procedura penale

1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali [90 c.p.p.], nei confronti dell'imputato e del responsabile civile(1)(2)(3)(4).

Note

(1) Il legislatore ha voluto tutelare la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale per poter consentire il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Per poter esercitare l'azione è necessario possedere la capacità processuale pertanto, chi non possedesse la capacità d'agire dovrà farsi rappresentare o assistere da chi ne avrà la possibilità. Norma di riferimento è quella prevista all'art. 2059 c.c.
(2) In tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile non il cittadino che si dolga del degrado dell'ambiente in generale, ma colui che faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, attività, diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c. (in un caso la Corte di Cassazione ha ritenuto risarcibili i danni poiché si era potuto accertare che le esalazioni maleodoranti ed insalubri, provenienti da un allevamento di galline, avevano cagionato alle parti civili affezioni morbose cui era conseguita invalidità temporanea).
(3) In caso di danno ambientale la Regione è stata riconosciuta quale ente legittimato a costituirsi parte civile poiché il territorio, elemento fondamentale di tale ente, è un presupposto per il il diritto di personalità (si veda l'art. 18 l. 8-7-1986, n. 349). Non così invece, avviene per enti e associazioni che non abbiano un vero e proprio interesse pubblico se non puramente astratto.
(4) Si veda l'art. 212 disp. att.
È inoltre opportuno ricordare quanto previsto dall'art. 36, c. 2, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale «per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 [cioè reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del c.p., e per i reati di cui alla l. 20-2-1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, n.d.r.] è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

Ratio Legis

Tra l'attuale codice di procedure penale e quello antecente si intravede, circa l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, una continuità sebbene sia stata strutturata, nell'attuale sistema accusatorio, in modo tale da agevolare l'indipendenza del procedimento penale da quello civile.

Spiegazione dell'art. 74 Codice di procedura penale

Premesso che il processo penale può anche prescindere dalla partecipazione della parte civile (essendo altrimenti tutelata in via civile, senza alcuna preclusione), l'intervento di tale parte eventuale è finalizzato ad ottenere una condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno subito.

In relazione alla legitimatio ad causam, la norma in commento stabilisce che l'azione civile di cui all'articolo 185 del codice penale possa essere esercitata dal danneggiato e dai suoi eventuali successori universali, e questo sia nei confronti dell'imputato che del responsabile civile.

Detto questo, ogni reato obbliga alle restituzioni, comportante non solo l'obbligo della riconsegna delle cose sottratte, bensì anche l'obbligo del ripristino della situazione preesistente al reato.

Nondimeno, ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole o chi per lui (artt. 2047 e ss.) al risarcimento.

Il giudice penale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tuttavia tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, né ad espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato.

Massime relative all'art. 74 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 48603/2017

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l'art.17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell'azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario.

Cass. pen. n. 38837/2017

Sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'Università degli studi in relazione alla condotta illecita (nella specie, violenza sessuale) di un dipendente, posta in essere in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni e nei confronti di altri dipendenti, a loro volta intenti all'assolvimento dei propri compiti, essendo tale condotta idonea, qualora abbia avuto risonanza pubblica, ad arrecare un danno all'immagine ed alla credibilità dell'ente, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia derivante dalla consumazione di reati da parte di pubblici dipendenti in danno di altri all'interno dell'ente stesso.

Cass. pen. n. 30297/2017

In tema di costituzione di parte civile, anche l'assemblea di condominio può esercitare direttamente nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all'uopo necessario conferire uno specifico mandato all'amministratore.

Cass. pen. n. 6380/2017

In tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile.

Cass. pen. n. 14768/2016

La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, dopo aver ammesso la costituzione delle parti civili che asserivano di aver subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne rigettava la domanda di risarcimento per non aver fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della parte offesa).

Cass. pen. n. 52752/2014

In tema di reati tributari, il danno economico da risarcire all'Agenzia delle Entrate costituita parte civile nel processo penale non comprende in ogni caso la somma corrispondente all'imposta evasa in quanto, generalmente, la commissione dell'illecito penale non comporta l'estinzione, la inesigibilità o l'impossibilità di procedere alla riscossione coattiva del credito tributario nei confronti del contribuente, con i mezzi coattivi previsti dalla disciplina del settore.

Cass. pen. n. 46084/2014

Legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato; tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile della società assicuratrice di bene oggetto di incendio doloso, cagionato dall'assicurato, con riferimento ai profili del lucro cessante, per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento degli ulteriori premi, e del danno emergente, avendo riguardo alle spese per l'istruttoria avviate a seguito della denuncia di sinistro).

Cass. pen. n. 23288/2014

È legittimata a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.), anche se costituita in epoca successiva ai fatti di reato, in applicazione dell'art. 74 c.p.p., che attribuisce l'azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danni nonché ai suoi successori universali, posto che l'ANPI, per statuto, si pone in linea di continuità per successione con i gruppi e le formazioni partigiane.

Cass. pen. n. 19487/2014

In tema di costituzione di parte civile, il rapporto di convivenza, connotato da stabilità, con la vittima di un omicidio colposo rappresenta una legittima "causa petendi" al fine di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno sia patrimoniale sia morale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ammesso la convivente di persona deceduta a causa di infortunio sul lavoro a costituirsi parte civile, previo accertamento congruamente motivato in ordine alla stabilità del rapporto di convivenza).

Cass. pen. n. 7597/2014

In materia sanitaria, stante la diffusa competenza residuale prima dello Stato e poi della Regione e in considerazione dell'autonomia gestionale delle singole A.S.L., va riconosciuta all'ente territoriale regionale la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi in cui siano imputati i dirigenti di una A.S.L. per aver malamente esercitato i loro poteri/doveri di autonomia gestionale, così determinando una ricaduta negativa sull'efficienza delle strutture ospedaliere, da cui sia derivato un evento lesivo ad un utente. (Nella fattispecie, a causa della realizzazione di un impianto elettrico di sala operatoria non conforme alla normativa vigente, nel corso di un "black out" era venuta meno la funzionalità della strumentazione necessaria per il controllo dei parametri vitali del paziente, così da impedire il monitoraggio delle sue condizioni di salute e determinarne il decesso).

Cass. pen. n. 43748/2013

È abnorme il provvedimento del tribunale che, all'esito del dibattimento, modificando una propria precedente ordinanza ritualmente emessa in fase di atti preliminari, ammetta una parte civile originariamente esclusa. (Fattispecie in cui il giudice aveva revocato l'ordinanza con cui aveva ritenuto che la costituzione di parte civile, effettuata nei confronti degli imputati in un procedimento, non potesse ritenersi automaticamente estesa anche agli imputati di un procedimento riunito).

Cass. pen. n. 29735/2013

I nonni della vittima di un incidente stradale sono legittimati "iure proprio" a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di convivenza con la vittima medesima .

Cass. pen. n. 18615/2013

La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall'art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune.

Cass. pen. n. 150/2013

In materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata ed ha operato ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate.

Cass. pen. n. 4364/2012

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice esclude la costituzione della parte civile per la mancanza di un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all'imputazione, in quanto rientra nel potere - dovere del giudice valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile.

Cass. pen. n. 14251/2011

L'azione civile per le restituzioni e/o il risarcimento del danno nel processo penale non spetta "iure successionis" ai successibili che non siano eredi e quindi successori universali, non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire "iure proprio" per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti.

Cass. pen. n. 7015/2011

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure" proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. (Fattispecie in cui l'oggetto dell'imputazione era costituito, oltre che da illeciti urbanistici, anche da delitti di falso ed abuso preordinati e commessi proprio allo scopo di rendere possibile l'abuso edilizio).

Cass. pen. n. 2545/2010

In tema di statuizioni civili all’esito di giudizio penale, nulla vieta che il giudice penale, riscontrando l’esistenza tanto di danni morali quanto di danni patrimoniali, provveda direttamente, sussistendone le condizioni, alla liquidazione dei primi e rinvii, per gli altri, alla sede civile.

Cass. pen. n. 19081/2009

Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall'art. 9, comma terzo, del D.L.vo n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall'art. 318, comma secondo, del D.L.vo n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. (Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune).

Cass. pen. n. 35616/2007

In tema di azione civile nel processo penale, l'imputato legalmente interdetto ha piena capacità e legittimazione processuale per resistere alla domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla parte civile.

Cass. pen. n. 26405/2007

È legittima l'ordinanza con cui il Gup rigetta la richiesta presentata dalla parte civile volta ad ottenere l'autorizzazione alla citazione del responsabile civile all'udienza fissata per il patteggiamento, atteso che tale procedimento speciale non comporta l'esame della domanda risarcitoria e che la partecipazione del responsabile civile allo stesso non può giustificarsi al solo fine del carico delle spese, dalle quali comunque non può essere esonerato l'imputato.

Cass. pen. n. 38809/2005

In tema di legittimazione all'esercizio dell'azione civile, quale disciplina dall'art. 74 c.p.p., nella parte in cui essa viene attribuita ai «successori universali» del soggetto al quale il reato ha recato danno, deve escludersi che possano a tale titolo essere legittimati all'azione coloro i quali, pur essendo compresi tra i successibili, non siano però successori universali, a cagione della presenza di altri eredi legittimi, ferma restando, naturalmente, la possibilità, anche per essi, di agire jure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale eventualmente subito quali prossimi congiunti della vittima.

Cass. pen. n. 43238/2002

È ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una Associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all'ambiente o ad uno dei suoi componenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che è quello di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente.

Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l'eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell'Ente sostituito.

Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, ma non possono richiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle spese processuali.

Cass. pen. n. 29667/2002

Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie è legittima la costituzione di parte civile del Comune nel cui territorio insiste l'opera, atteso che nell'ente locale è identificabile una situazione di interesse personale e differenziato distinto dall'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini. In tal caso il danno discende dall'offesa al bene specifico individuato proprio nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo.

Cass. pen. n. 10077/2002

Non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato l'aggravante della premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.p.) la quale, pur incidendo sulla gravità del disvalore sociale del fatto e potendo determinare una più grave sanzione, non influisca sulla entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile potrà dar luogo ad una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta all'imputato e, quindi, dal particolare disvalore del fatto connesso alla sussistenza della premeditazione.

Cass. pen. n. 2119/2002

In tema di patteggiamento, benché debbano essere ricomprese nel concetto di danno derivante dal reato anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, il giudice può pronunziare condanna alle spese sostenute dalla parte civile solo nei confronti dell'imputato, dovendosi escludere che tale statuizione possa essere emessa anche nei confronti del responsabile civile, il quale rimane estraneo all'accordo definitorio della vicenda processuale.

Cass. pen. n. 35135/2001

Debbono ritenersi legittimati all'azione civile nei confronti del responsabile di un reato commesso in danno di un minore (nella specie, omicidio colposo), anche i soggetti che abbiano veste di affidatari dello stesso minore quando l'affidamento abbia dato luogo ad un rapporto prolungato nel tempo e caratterizzato da stabilità e tendenziale definitività.

In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, gli affidatari di un minore rimasto vittima di un incidente stradale sono legittimati a costituirsi parte civile nel procedimento penale allorché il rapporto di affidamento, al momento del fatto, sia già consolidato e prolungato nel tempo, e si manifesti con caratteristiche di stabilità e tendenziale definitività in modo tale da rendere evidente la sussistenza di una relazione affettiva interpersonale fondata su una duratura comunanza di vita e di interessi, assimilabile nei fatti ad un vero e proprio rapporto familiare, nel quale il minore abbia ricevuto costante ed affettuosa assistenza da parte dell'adulto.

Cass. pen. n. 32957/2001

Non è risarcibile il «danno all'immagine» derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non risarcibile il danno all'immagine di un comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del sindaco per il delitto di omissione di atto d'ufficio).

Cass. pen. n. 8849/2000

Il Ministro della giustizia non è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di un magistrato imputato di corruzione, spettando invece tale legittimazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Cass. pen. n. 5613/2000

In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile è il danneggiato che non necessariamente si identifica con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato. (Fattispecie relativa a vicini di casa parte civile in processo per abuso edilizio).

Cass. pen. n. 5089/2000

I soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono limitatamente alla quota conferita, di talché, una volta che l'hanno ceduta non possono ricevere alcun danno dalle vicende societarie. Invero la cessione estromette il socio accomandante dalla società, per cui nessun danno materiale può ad esso derivare dalle pregresse vicende societarie, tanto più se dall'atto di cessione emerge la volontà del cedente di far subentrare il cessionario in tutte le azioni, diritti, ragioni e sopravvenienze attive e di rinunziare ad ogni pretesa in relazione alla sua qualità di ex socio accomandante. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la decisione di merito nella parte in cui condannava al risarcimento dei danni il socio accomandatario cessionario della quota, nei confronti del socio accomandante cedente).

Cass. pen. n. 9574/1999

Il Ministro della giustizia non è legittimato ad agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, cagionati dal reato di corruzione commesso da un magistrato, in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che l'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-comunità ovvero del presidente del Consiglio dei ministri. Consegue, altresì, che al Ministro della giustizia spetta la legittimazione all'azione di risarcimento per quei danni che offendono la propria sfera istituzionale e che concernono il funzionamento dei servizi e dell'organizzazione comprensiva del personale ausiliario.

Cass. pen. n. 12/1999

Nel giudizio di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e segg. c.p.p., il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la sua legittimazione alla costituzione, anche ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di essa.

Cass. pen. n. 1464/1999

In materia di enti ed associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, gli enti territoriali, come il comune, certamente rappresentativi genericamente degli interessi delle collettività locali, non possono considerarsi esponenziali di quegli interessi specifici tutelati dalla normativa contro la violenza sessuale. Ciò tanto più ove si consideri che la legge n. 66/1996 ha collocato tutte le ipotesi criminose aventi ad oggetto violenza sessuale tra i «Delitti contro la persona» (titolo XII del codice penale) e non più tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume (titolo IX). Con questa nuova collocazione sistematica è palese che il legislatore, quindi l'ordinamento, ha voluto privilegiare la tutela della persona, quale soggetto autonomo libero di autodeterminarsi, rispetto a quella dei valori morali della collettività.

Cass. pen. n. 795/1999

Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'art. 348 c.p., la costituzione di parte civile dell'associazione professionale (nella specie, l'Associazione nazionale medici dentisti — ANDI —) mira a tutelare l'interesse all'esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile alla associazione si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti.

Cass. pen. n. 3529/1997

Nel reato di abuso d'ufficio la parte offesa è solo la Pubblica Amministrazione in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che è costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza (dell'azione) dei pubblici ufficiali. Il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto, è semplicemente soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto così come non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta del P.M. di archiviazione, non è nemmeno legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione del Gip.

Cass. pen. n. 9475/1997

Fermo il principio che la valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, sia nel giudizio di primo grado sia negli ulteriori stati e gradi di giudizio, non può prescindere dal criterio dell'interesse, deve ritenersi che la parte civile ha, per definizione, interesse (a prescindere dalle statuizioni di carattere civile coinvolgenti i suoi diritti al risarcimento dei danni e alle restituzioni derivanti dal reato) anche all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione di tali diritti. Ne consegue che, se i reati contestati all'imputato siano più di uno, la parte civile ha interesse a che sia affermata la responsabilità per tutti i reati (o per il maggior numero possibile di essi) perché da tale affermazione dipende il diritto ad un risarcimento del danno maggiore o minore.

Cass. pen. n. 690/1997

Nel reato di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria; soggetto passivo del medesimo è dunque la collettività e non già la persona che per la violazione della norma subisca danni rilevanti e risarcibili sul piano civile: quest'ultima conseguentemente non ha diritto ad essere informata della richiesta di archiviare presentata dal pubblico ministero con riguardo a procedimento relativo a denuncia per il suddetto delitto

Cass. pen. n. 9723/1996

In materia di reati tributari risulta priva di fondamento la pretesa della parte civile, quale persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione erariale, nell'ipotesi in cui sia stata applicata l'amnistia. Invero presupposto indefettibile per tale applicazione è l'effettivo pagamento delle somme dovute all'erario e d'altro canto il soddisfacimento de quo si estende a tutti i soggetti interessati e cioè al contribuente ed a chiunque vi abbia interesse.

Cass. pen. n. 8699/1996

In tema di legittimazione degli enti e delle associazioni ecologistiche a costituirsi parte civile, deve ritenersi che quando l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non è astrattamente connotato, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, diventando la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso, è ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Pertanto è, in primis, configurabile, in capo alle associazioni ecologistiche, la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile nella salubrità dell'ambiente, sempre che una articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi, sicché esse sono legittimate all'azione “aquiliana” per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente; è, inoltre, ipotizzabile la lesione del diritto della personalità dell'ente e la conseguente facoltà delle associazioni di protezione ambientale di agire per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata, dello “scopo sociale”, che costituisce la finalità propria del sodalizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'associazione Lega ambiente - ente esponenziale della comunità in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione ed avente a scopo la salvaguardia degli interessi lesi dal reato - era legittimata a costituirsi parte civile, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., sia per la tutela del diritto collettivo all'ambiente salubre sia per la protezione del diritto della personalità in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita).

Cass. pen. n. 1266/1996

Il danneggiato, cui ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. spetta il risarcimento e che si può, ma non si deve necessariamente, identificare col soggetto passivo del reato in senso stretto, è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato.

Cass. pen. n. 3503/1996

La legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste deriva sia dalla tutela del diritto assoluto all'ambiente salubre, che, in quanto riferito ad una dimensione collettiva, si invera pure in tutte quelle associazioni di protezione ambientale rappresentative delle singole comunità partecipi dell'ambiente che si assume danneggiato o leso e si presentano quindi quali enti esponenziali della comunità in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione sia dalla protezione del diritto della personalità per il discredito derivante alla propria sfera «funzionale». Il rapporto tra territorio, situazione storica specifica e definita ed associazione ambientalista non si deve necessariamente rinvenire nella previsione della tutela di quella zona nello scopo statutario primario ed essenziale di dette associazioni, ma si evince dall'attività svolta dalle sezioni provinciali, come tali radicate sul territorio, nell'attuazione di fini statutari più ampi e relativi alla protezione di diritti soggettivi assoluti determinati o determinabili, inerenti ad una collettività, ma non limitati alla singola zona ed ad un solo bene, ma comprensivi di tutta la provincia, purché non si tratti di interessi indeterminati ed astratti.

Corte cost. n. 60/1996

Sono illegittimi costituzionalmente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., i commi uno e due dell'art. 270 del codice penale militare di pace, essendo illegittima la diversità di disciplina tra processo penale militare e processo penale ordinario in ordine alla possibilità di esercitare l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Cass. pen. n. 10540/1994

Poiché la pretesa risarcitoria del danno morale ha natura strettamente personale, legittimato attivo alla relativa richiesta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, è soltanto la vittima del reato, e pertanto tale legittimazione non viene meno, ai sensi dell'art. 46, comma primo, n. 1 L. fall., per effetto della dichiarazione di fallimento dell'interessato.

Cass. pen. n. 7275/1994

In tema di risarcimento del danno derivante dall'alterazione dell'ambiente, le associazioni deputate alla sua tutela ed i privati cittadini non sono legittimati alla costituzione di parte civile, che è collegata all'azione risarcitoria, spettante esclusivamente allo Stato ed agli enti territoriali (esempio: regioni, province, comuni), sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Ai cittadini è riconosciuto soltanto il potere di denuncia. Alle menzionate associazioni è attribuita una facoltà di intervento, con poteri considerati identici — per fictio iuris — a quelli della parte offesa, al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso, limitato comunque a non più di una di tali organizzazioni. (Nella specie trattavasi di procedimento per costruzione senza concessione ed in violazione dell'art. 734 c.p. e della L. 8 agosto 1985, n. 431 e di discarica abusiva per lavori appaltati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, concernenti la realizzazione di una stazione radio con traliccio metallico e posa in opera di cavo coassiale in zona di alto valore paesaggistico e storico. Ammessa dal pretore la costituzione di parte civile di associazioni ambientalistiche, di un movimento politico e di un cittadino singolo, la corte d'appello aveva escluso il risarcimento del danno, riconosciuto dal primo giudice, ed aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di difesa. La Cassazione, nell'affermare il principio sopra trascritto, ha annullato le statuizioni civili rilevando che, anche ai limitati fini dell'intervento, mancava il consenso della parte offesa).

Cass. pen. n. 2123/1993

Sussiste legittimazione alla costituzione di parte civile di un partito politico nel procedimento penale per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza per il partito in sede locale. Il venir meno dell'associato è, invero, fonte di pregiudizio all'immagine, di minore competitività e capacità di incidere nel contesto sociale e, pertanto, costituisce un fatto ingiusto fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile. Il partito di appartenenza viene così ad assumere non soltanto la veste di persona offesa dal reato ma anche di soggetto danneggiato, abilitato, quindi, a promuovere anche nell'ambito del processo penale le proprie ragioni e, quindi, ricostituirsi parte civile a tutela dei propri interessi. (Nella specie trattavasi di assessore comunale del Psi).

Cass. pen. n. 59/1990

Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato.

Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, possono costituirsi parte civile le associazioni professionali, il cui interesse all'esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti in una delimitata area, coincide con l'interesse dello Stato a che la professione di cui si tratti sia esercitata soltanto da coloro che vi siano abilitati. In tale ipotesi, per quel che riguarda l'associazione professionale, al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato preso a cuore dall'associazione medesima, si aggiunge il danno anche patrimoniale ad essa derivante dal reato di esercizio abusivo della professione a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti. (Nella fattispecie è stata riconosciuta l'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'associazione medici dentisti italiani, sezione di Forlì, nei confronti di numerosi odontotecnici della zona imputati del reato di cui all'art. 348 c.p.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 74 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. L. chiede
sabato 06/03/2021 - Toscana
“Gent.le avvocato,
le chiediamo un consulto in merito ad una denuncia-querela relativa a diffamazione mezzo stampa indirizzata a pubblici ufficiali e a denuncia querela per violenza privata ex. art. 81, 595 c.1 e 3 (capo A) e 610 e 56 c.p. depositata il 13-04-2016 ( i fatti si svolgevano il 2 e 3 Febbraio 2016)

Fatto in sintesi:
Io lavoro in polizia e, durante il servizio, io e il collega siamo stati fotografati di spalle dentro ad un pubblico esercizio e l'autore della foto pubblicava la stessa con parole offensive accusandoci di "non fare un cazzo e di meritare manganellate e che rubavamo lo stipendio".

Lo stesso applicava un collage di foto non rappresentativo della situazione facendo intendere che nel momento in cui noi eravamo nel pubblico esercizio fuori succedeva il finimondo.
In realtà il nostro quotidiano rapporto di servizio, steso prima della conoscenza del post, smentisce senza dubbio alcuno gli eventi.

Si precisa che noi siamo stati fotografati di spalle ma eravamo immediatamente riconoscibili dai colleghi che, infatti, vedendo il post girare su facebook, ci informavano dell’accaduto.

Uno di questi colleghi visitava il profilo del cittadino in parola attivando il tasto “segui” per rimanere informato sul proseguo del post (operazione assolutamente lecita) e di altri post che si esprimevano contro le forze dell’ordine e contro gli immigrati con toni assolutamente violenti.

Il giorno dopo lo stesso collega riceveva un messaggio privato tramite facebook in cui il cittadino di cui sopra scriveva: “volevo dirti che mi dispiace per il post di ieri (pensando che fosse lui l’agente ritratto in foto) ma ti avviso che devi togliere l’opzione di seguirmi su facebook altrimenti domattina vado dalla polizia postale a sporgere denuncia. Inoltre ho già la mail del tuo Comandante e se mi segui ancora provvedo a spedirgli le foto e a fare una segnalazione. Direi di chiuderla senza problemi così la prossima volta il caffè al bar lo pago io”.

Il collega toglieva quindi l’opzione “segui” su facebook preoccupandosi che la persona potesse effettivamente cagionare problemi lavorativi seppur senza fondamento.
In data 28/01/ 2021 si svolgeva la prima udienza in cui gli avvocati della controparte chiedevano tempo per un accordo.
Il giudice consentiva e dava tempo fino a fine aprile 2021 interrompendo i termini di prescrizione.
Domande per la consulenza:
1) C’è realistica possibilità di prescrizione andando avanti con il procedimento?
Nel caso non ritenessimo congrua la proposta della controparte, potrebbe fornirci elementi per inquadrare le tempistiche perché noi vorremmo proseguire ma temiamo per i tempi in ballo.
2) A quale ammontare quantificherebbe il risarcimento del danno per i distinti reati (diffamazione per me e violenza privata per il collega)?.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 18/03/2021
Rispondiamo alle domande singolarmente.

Quanto alla prima, francamente è impossibile prevedere la durata di un qualsivoglia procedimento penale. La stessa, infatti, dipende da innumerevoli fattori quali, ad esempio, la tipologia del Tribunale (esistono dei tribunali più rapidi e quelli più lenti), il numero delle parti in causa e dei testi da escutere etc.

D’altra parte, vale appena il caso di rilevare che alla parte civile costituita, in realtà, interessa che si concluda solo il primo grado di giudizio a nulla rilevando l’eventuale prescrizione nell’ambito di quelli successivi. Nel caso di specie, con una prescrizione massima di 7 anni e mezzo ed essendo giunti, da quello che si legge, già alla prima udienza dibattimentale, è molto difficile che la prescrizione decorra prima della conclusione del giudizio in parola. D’altra parte, se dovesse profilarsi tale possibilità, si potrebbe comunque interloquire col giudicante, porre alla sua attenzione il tema prescrizione e, in caso, chiederle di accelerare l’iter del processo.

Quanto, invece, al risarcimento del danno, vanno fatte alcune precisazioni.

Nell’ambito di qualsivoglia procedimento penale, come noto, la persona offesa dal reato ha la possibilità di costituirsi parte civile onde chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta costituente reato.

Tali danni possono essere di natura patrimoniale e/o non patrimoniale e possono essere liquidati dal giudice penale solo allorché la parte civile dimostri la sua sussistenza nel corso del giudizio penale e, naturalmente, a patto che si giunga ad una condanna per il reato contestato.

Quanto ai danni patrimoniali, senza entrare nel merito di complesse questioni giuridiche, gli stessi sono riferibili solo ad una diminuzione del patrimonio susseguente alla condotta costituente reato.
Facendo un esempio, il soggetto truffato nell’ambito di una frode online che abbia sborsato del denaro per l’acquisto di un bene mai consegnatogli.

Quanto, invece, ai danni non patrimoniali, si fa riferimento ai danni ulteriori che, in ogni caso, qualsivoglia soggetto può patire a seguito del reato commesso e che non sono immediatamente suscettibili di una quantificazione economica.
Nel caso di specie, ad esempio, il danno all’immagine riportato dagli agenti susseguente alla pubblicazione delle fotografie che possono dare l’impressione di personale poco serio, poco avvezzo al lavoro etc.

Ora, il danno non patrimoniale può assumere diverse connotazioni a seconda di ciò che si riesce a dimostrare nell’ambito del processo. Ciò per il semplice fatto che anche il danno non patrimoniale deve essere quantificato a livello economico per essere successivamente liquidato.
Facciamo un esempio.
Se a seguito della pubblicazione delle foto il poliziotto avesse subito un richiamo disciplinare e, per tale ragione, fosse finito da uno psicologo per la cura di un perdurante stato d’ansia, allora il danno non patrimoniale potrebbe essere quantificato nell’esborso dovuto alle spese dei medicinali e delle cure psicologiche.

Quantificare ex ante il danno patrimoniale, dunque, è impossibile in quanto si tratta di una circostanza che è strettamente connessa a ciò che, nell’ambito del giudizio, si riesce a dimostrare e quantificare.

Ciò detto, sia consentito un consiglio.

Spesso, i giudici penali, non riuscendo a quantificare il danno in modo certo, rinviano al giudice civile per il medesimo incombente. Ciò vuol dire che la parte civile dovrebbe iniziare un nuovo contenzioso, finalizzato proprio alla liquidazione del danno che, in casi del genere (si tratta di reati poco gravi), è sempre esiguo.
Per tale ragione, si consiglia, se la cifra proposta non è proprio irrisoria, di accettare l’eventuale offerta degli imputati per chiudere la vicenda.

Carolina chiede
giovedì 28/03/2019 - Lombardia
“Salve,la data dell'udienza preliminare saputa a voce e non ancora comunicata,per motivi di salute del giudice sarà cambiata e sarà assegnato un nuovo giudice,con comunicazione alla parte offesa della nuova data,come funziona in un simile frangente,la costituzione di parte civile per la parte offesa?Ringrazio.”
Consulenza legale i 02/04/2019
Il fatto che la data dell’udienza preliminare sia mutata – come anche il giudice – in esito ad impedimento dell’originario giudicante non cambia in alcun modo le formalità connesse alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato.

Questa, infatti, ricevuta la comunicazione della nuova udienza, avrà tutto il diritto di costituirsi parte civile nel corso della stessa, rispettando ovviamente tutte le formalità di cui agli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.

Si ricordi infatti che nel corso dell'udienza preliminare non vale lo stesso principio dell'immutabilità del giudice del dibattimento giacché il GUP non deve emettere la sentenza definitiva di primo grado ( e dunque affermare la colpevolezza o innocenza dell'imputato) ma, semplicemente, valutare se è il caso che il processo prosegua verso una nuova fase.

Anonimo chiede
lunedì 20/03/2017 - Sicilia
“Buongiono, la domanda era se una pubblica amministrazione si può costituire parte civile per aver erogato un contributo comunitario ad una società di capitali oggi rinviata in giudizio per aver emesso fatture false. Oppure avendo avuto conoscenza di un inizio di indagine si poteva revocare il contributo richiedendo la restituzione?”
Consulenza legale i 21/03/2017
La Pubblica Amministrazione che abbia erogato un contributo in base a fatture rivelatesi inesistenti assume il ruolo di danneggiato dal reato.
In quanto tale è legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale, ai sensi dell’art. 74 ss. c.p.p.

Brevemente, la costituzione di parte civile consente al danneggiato dal reato di divenire formalmente “parte” nel processo penale e di chiedere il risarcimento del danno.

La costituzione di parte civile deve essere fatta necessariamente tramite un avvocato, nel senso che il danneggiato dal reato non può intervenire personalmente nel processo penale.

La costituzione può essere effettuata, a pena di decadenza fino all’adempimento previsto dall’ art. 484 del c.p.p., che disciplina la costituzione delle parti.

In concreto, la costituzione della parte civile avviene nell’udienza preliminare (nei processi che la prevedono) o nella c.d. udienza “filtro” dibattimentale.

Per rispondere alla seconda parte del quesito sarebbe necessario esaminare il bando in forza del quale la società ha ricevuto il contributo pubblico.
In termini generali, però, stante la vigenza della presunzione di innocenza, ben potrebbe la Pubblica Amministrazione argomentare di non aver ritenuto opportuno sospendere o revocare il contributo alla luce delle indagini preliminari ma di aver atteso l’esercizio dell’azione penale per assumere i provvedimenti del caso, tra cui appunto quello di costituirsi parte civile.

Nel caso di specie, la soluzione più corretta sarebbe quella di presentare denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 640 bis del c.p., in quanto l’utilizzo delle fatture inesistenti non ha comportato solo l’evasione di imposta (sanzionata dall’art. 2 d.lgs. 74/2000) ma anche un ulteriore ingiusto vantaggio rappresentato dall’ottenimento del contributo comunitario.

In caso di rinvio a giudizio anche per tale ulteriore reato, la P.A. potrebbe poi costituirsi parte civile.

Dario M. chiede
mercoledì 03/08/2016 - Sicilia
“Salve vorrei sapere se si può costituire parte civile in un procedimento penale per omicidio colposo (incidente stradale) il convivente se possibile motivata con sentenze ecc. grazie”
Consulenza legale i 04/08/2016
La costituzione di parte civile in un procedimento penale è regolata dagli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale. In particolare, l’azione civile può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha causato un danno (o dai suoi successori universali) nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte l’argomento relativo alla possibilità, per il convivente more uxorio, di essere ammesso alla costituzione di parte civile.
In particolare, secondo un orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d. "riflessi" subiti dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato, "ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie omicidio colposo) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito" (cfr. Cassazione civile, SS.UU., 01/7/2002, n. 9556; Cassazione civile, sez. III, 28/11/2007, n. 24745).

Secondo orientamenti più recenti, il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale in seguito all'uccisione del proprio partner, anche in presenza di un rapporto di breve durata ma caratterizzato da serietà e stabilità (C. Cass., sez. III, 16/6/2014 n. 13654); il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale (C. Cass., 16/9/2008 n. 23725; 7/6/2011 n. 12778; 21/3/2013 n. 7128).
Recentissima poi è la sentenza della Cassazione che ha sancito la possibilità di risarcimento del danno anche in favore del partner per il caso della morte da incidente stradale del figlio unilaterale del convivente more uxorio (C. Cass., 21/4/2016 n. 8037) sol che si dimostri la diuturnitas (ovvero, la quotidianità) della convivenza e la stabilità della stessa.

La risposta al quesito deve dunque dirsi positiva: è ben possibile costituirsi parte civile nel procedimento penale per omicidio colposo del convivente more uxorio.

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