(massima n. 1)
L'omesso avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p., della richiesta di archiviazione viola il diritto di questa a proporre opposizione (e fornire così materiale probatorio da sottoporre all'esame del giudice). Tale violazione dà luogo a nullità insanabile ex art. 127 c.p.p. ed il relativo vizio può essere fatto valere con ricorso per cassazione, che è svincolato dai termini di cui all'art. 585 c.p.p.