(massima n. 1)
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato verso il debitore ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza, non del rapporto intercorrente tra il debitore esecutato ed il terzo, ma del credito di cui alla pretesa esecutiva per come indicata nell'atto di pignoramento; trattasi di accertamento di stretta attinenza all'azione esecutiva, senza rilevanza esterna e senza che siano prospettabili questioni di giurisdizione, neppure quando, per la natura di amministrazione pubblica del terzo pignorato, non sia configurabile un diritto di credito del debitore esecutato, in tal caso non configurandosi, non difetto di giurisdizione del giudice ordinario, bensģ infondatezza, nel merito, della pretesa del creditore procedente. (Nella specie, l'accertamento dell'obbligo del terzo riguardava crediti del debitore esecutato verso il Ministero delle finanze da cessata attivitą di esattore delle imposte dirette).