(massima n. 1)
Il terzo pignorato non č parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimitą e alla validitą del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualitą solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessitą della partecipazione del terzo come litisconsorte necessario ad un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo ad un processo esecutivo estintosi per rinuncia del creditore, ancor prima che fosse celebrata l'udienza di dichiarazione dello stesso terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.).