(massima n. 1)
Al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, perché, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso. Tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quando la stessa abbia carattere accessorio e conseguenziale, dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali.