(massima n. 1)
Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il conseguente giudizio di accertamento del credito ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione e, conseguentemente, la competenza per valore per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al debito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo e, al fine della liquidazione delle spese processuali e degli onorari professionali, il valore della controversia nel caso di rigetto della domanda, salva la facoltā di compensazione ex art. 92, c.p.c., č quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.