(massima n. 1)
Nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato (giudizio devoluto alla cognizione del giudice del lavoro ove il credito pignorato derivi da uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.) il giudice non č tenuto a verificare l'esistenza o la validitā di giustificazioni eventualmente addotte dal terzo circa la sua mancata comparizione all'udienza fissata ex art. 547 c.p.c., atteso che tale giudizio si pone in modo autonomo rispetto al processo esecutivo.