(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 546 ss. c.p.c. (a prescindere dalla sua idoneitą o meno a definire il rapporto sostanziale che corre tra debitore esecutato e terzo debitor debitoris), realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo (o l'accertamento compiuto giudizialmente) completano l'oggetto dell'espropriazione presso terzi, oggetto che, ai fini espropriativi, resta cosģ definitivamente fissato, costituendo, per l'effetto, l'oggetto dell'ordinanza di assegnazione del credito.