(massima n. 1)
Nell'espropriazione mobiliare presso terzi, qualora la dichiarazione del terzo sia negativa, č necessario che il creditore faccia istanza di giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. e che tale giudizio segua ai sensi del successivo art. 549, non essendo, invece, sufficiente la semplice contestazione di tale dichiarazione. Ne consegue che, in caso di inerzia del creditore procedente, il giudice dell'esecuzione, constatata la stessa, deve dichiarare estinto il processo esecutivo. (Nel caso di specie, la S. C. ha confermato la decisione del giudice di merito, secondo cui la sopravvenienza - rispetto al momento della dichiarazione negativa - del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato doveva considerarsi del tutto irrilevante, trattandosi di evenienza verificatasi dopo l'avvenuta estinzione del processo esecutivo).