(massima n. 1)
Le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548 c.p.c., atteso che, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma anche per motivi di economia e celeritā processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autoritā di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, č litisconsorte necessario ) nei confronti del terzo pignorato ; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilitā del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei rapporti bancari intrattenuti dal debitore presso la filiale estera di una banca avente sede nel territorio nazionale, in applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui il convenuto risiede o ha la sede legale, previsto dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 ).