(massima n. 1)
Fra i procedimenti di opposizione all'esecuzione, con riguardo ai quali non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), vanno compresi i procedimenti di accertamento dell'obbligo del terzo presso cui sia stato eseguito pignoramento mobiliare (artt. 548 e 549 c.p.c.), ovvero sequestro conservativo convertitosi in pignoramento mobiliare (artt. 678 e 686 c.p.c.), in considerazione del fatto che anche per questi ultimi procedimenti ricorre l'esigenza di evitare un eccessivo protrarsi del processo esecutivo, sospeso in attesa della loro definizione.