(massima n. 1)
La sospensione dei termini nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo presso il quale č stato eseguito il pignoramento mobiliare, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge citata, in relazione all'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo č, in attesa, sospeso.