(massima n. 2)
Il processo di cognizione instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo processo esecutivo, č rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute; ne consegue che la sentenza con cui esso si conclude non spiega efficacia di giudicato su questioni estranee, come quelle attinenti alla esperibilitą o alla validitą del pignoramento o comunque ad una qualitą del credito del debitore esecutato, come la sua impignorabilitą, potendo esse costituire unicamente oggetto di opposizione all'esecuzione "ex" art.615 cod. proc. civ. (Affermando detto principio, la S.C. ha negato che in riferimento al pignoramento presso terzi di somme di pertinenza di un'Amministrazione provinciale, il giudicato sull'accertamento dell'obbligo del terzo si estendesse alla questione della anterioritą del pignoramento rispetto alla data della delibera di assoggettamento delle somme pignorate a vincolo di indisponibilitą).