(massima n. 1)
In ipotesi di pignoramento presso terzo e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 c.p.c. – nello stabilire per il conseguente autonomo giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato che il pretore, innanzi al quale il terzo è citato a comparire, istruisce la causa se non eccede i limiti della sua competenza, altrimenti rimette le parti innanzi al tribunale competente – non detta regole particolari di competenza e quindi il riferimento suddetto non può ritenersi circoscritto alla sola competenza per valore, ma deve essere considerata come comprensiva anche della competenza per materia. Consegue che, assumendo rilievo nel detto giudizio l'oggetto specifico della pretesa fatta valere, ove il credito del debitore esecutato trovi origine in uno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., sussiste la competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro.