(massima n. 1)
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, promosso dal creditore procedente a seguito di mancata o contestata dichiarazione del terzo stesso (art. 548 c.p.c.), il debitore esecutato ha qualitą di parte necessaria. Pertanto, ove l'impugnazione avverso la sentenza resa in detto giudizio non sia stata proposta anche nei confronti del debitore, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi, ed agli effetti dell'art. 331 c.p.c.