(massima n. 1)
In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualitą di terzo ed č tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrą provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anterioritą di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilitą, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.