(massima n. 1)
In ipotesi di pignoramento presso terzi e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, il conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato (art. 548 c.p.c.) č devoluto alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro solo quando tale credito trae origine da uno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., mentre, in caso contrario, la competenza deve essere determinata in base al valore della causa, a nulla rilevando che l'originaria pretesa del creditore procedente sia basata su un titolo costituito da un provvedimento del giudice del lavoro.