(massima n. 1)
Nell'espropriazione forzata presso terzi l'accertamento dell'obbligo del terzo avviene, a norma dell'art. 548 c.p.c., attraverso un giudizio di cognizione ordinario, la competenza del quale č attribuita al Pretore oppure al Tribunale con rispettivi criteri del valore, con esclusione, pertanto, della competenza del Giudice di Pace.