(massima n. 1)
La sentenza emessa nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2013, n. 228), č impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario per cassazione in quanto non assimilabile al regime di impugnabilitą della sentenza emessa sulle opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e venuto meno per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69.