Cass. civ. n. 34142/2024
La notifica di un decreto ingiuntivo al condominio deve essere effettuata seguendo le regole stabilite per le persone fisiche e va indirizzata all'amministratore in carica, al fine di unificare esternamente la compagine dei proprietari. In mancanza di specifica comunicazione della variazione dell'amministratore o della sua sede, la notifica presso l'ultimo indirizzo noto viene considerata valida, purché eseguita conformemente agli art. 139 e ss. cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 27664/2024
Quando l'atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell'impresa a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l'avviso di ricevimento, qualificatasi come "persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni", la consegna deve ritenersi validamente effettuata. In tal caso, infatti, deve presumersi che la persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Incombe, invero, sulla società destinataria della notifica l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio, restando irrilevante che il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto.
Cass. civ. n. 23478/2024
Ai fini della validità della notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento eseguita dai messi comunali o speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, è necessario, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, l'invio di una raccomandata informativa anche quando l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia del destinatario, distinguendosi in tal modo la disciplina di notifica da quella prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 22148/2024
La notifica dell'atto tramite consegna a persona diversa dal destinatario (es. familiare) è da considerarsi valida, purché seguita dall'invio di una raccomandata semplice in conformità con l'art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982 e l'art. 139, comma 4, c.p.c. La consegna avvenuta nelle mani di soggetti ritenuti dal legislatore funzionali alla comunicazione della notificazione è sufficiente.
Cass. civ. n. 20311/2024
In tema di notificazioni, le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. Pertanto, la notifica effettuata presso la precedente residenza del destinatario, ove sia comprovato un collegamento funzionale con detto indirizzo, si considera perfezionata per compiuta giacenza ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, senza necessità di querela di falso dell'attestazione dell'ufficiale postale.
Cass. civ. n. 18140/2024
La notifica effettuata presso il domicilio stabilito dal liquidatore in persona fisica resta valida anche se la società riferita è estinta. La residenza dell'individuo fisico non si modifica in seguito all'estinzione della società.
Cass. civ. n. 16948/2024
In tema di notificazioni ex art. 143 c.p.c., l'applicazione dell'art. 139, c. 5, c.p.c., che prevede la possibilità di effettuare la notifica al capitano della nave mercantile presso la quale il destinatario viva abitualmente nel caso in cui non fosse possibile la notifica in mani proprie, presuppone comunque che la nave presso cui l'attività del marittimo sia svolta sia nota al notificante.
Cass. civ. n. 10294/2024
In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione.
Cass. civ. n. 8252/2024
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Cass. civ. n. 4066/2024
La produzione di una certificazione anagrafica o di stato di famiglia non è idonea a superare la presunzione normativa di cui all'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto notificato.
Cass. civ. n. 3404/2024
In materia di notificazioni, il limite di validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell'accipiens (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Né assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova di una mera condizione di analfabetismo del consegnatario.
Cass. civ. n. 3219/2024
In materia di notificazioni di atti della riscossione, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata. Ne consegue che è illegittima la sentenza che abbia escluso, pur in presenza di situazione fattuale confermativa della residenza effettiva del destinatario, la presunzione legale di conoscenza ex art. 139 cod. proc civ. ove la notifica sia avvenuta mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario.
Cass. civ. n. 53/2024
In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell'atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l'effettiva immediata cessazione dell'incarico di portineria).
Cass. civ. n. 34990/2023
Ai fini del perfezionamento della notifica in caso d'irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., l'attestazione del compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell'atto (ex art. 1363 cod. civ.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse.
Cass. civ. n. 34824/2023
Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. 20 novembre 1982 n. 890, è necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della L. 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa. La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo.
Cass. civ. n. 34400/2023
In caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c. Diversamente non può presumersi valida la notifica ove la firma illeggibile non risulti apposta nello spazio dell'avviso relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e non risulti alcuna annotazione da parte dell'agente postale e manchi l'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.
Cass. civ. n. 29176/2023
In tema di notificazioni, ove l'agente postale abbia attestato l'irreperibilità temporanea del destinatario ed abbia inviato la raccomandata informativa, l'erronea indicazione del civico in tale ultima comunicazione risulta, in sé, ininfluente e non appare fonte di nullità, poiché per sostenere il contrario è necessario che sia accertato il falso mediante l'esperimento di apposita querela e cioè che la persona non è stata cercata alla propria residenza e ivi non è stato lasciato l'avviso, ma altrove.
Cass. civ. n. 28093/2023
In tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890 del 1982 consente (non diversamente da quanto dispone l'art. 139 c.p.c. per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario), la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve dare atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata). Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio). Né tale assenza può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere. Un siffatto ragionamento equivarrebbe a eludere l'attestazione di cui sopra e, con essa, la necessità di osservare l'anzidetto ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato. A sua volta, tale nullità può essere sanata (oltre che dalla costituzione della parte convenuta, anche) qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione. Quest'ultima, infatti, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.
Cass. civ. n. 23987/2023
In materia di notificazioni, in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio, trova applicazione il principio secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dall'art. 139 cod. proc. civ., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio.
Cass. civ. n. 12945/2023
Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.
Cass. civ. n. 12613/2023
In materia di notifica, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni. Il relativo apprezzamento di tali elementi, integrando un apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie, costituisce valutazione demandata all'esclusiva competenza del giudice di merito.
Cass. civ. n. 40118/2021
E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario (esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017).
Cass. civ. n. 30393/2018
In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica.
Cass. civ. n. 24681/2018
La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.
Cass. civ. n. 24933/2017
Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c..
Cass. civ. n. 18992/2017
Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Cass. civ. n. 27352/2016
La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione).
Cass. civ. n. 8646/2016
In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore di giustizia "ex lege" n. 82 del 1991, per "persone addette alla casa", a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c., possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell'ordine preposti alla protezione del collaboratore.
Cass. civ. n. 18989/2015
La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare.
Cass. civ. n. 24502/2013
La validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso l'ufficio del destinatario, richiede che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l'atto. Ne consegue che è valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualità - risultante testualmente dalla relata di notificazione - di "persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione", anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario. Spetta, infatti, al destinatario della notificazione dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore destinatario della notificazione.
Cass. civ. n. 11550/2013
Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.
Cass. civ. n. 3906/2012
In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.
Cass. civ. n. 17903/2010
La notificazione da effettuarsi, ex art. 139, ultimo comma, c.p.c., presso il comune di dimora del destinatario, con preferenza rispetto al comune di domicilio, quando non sia noto ovvero conoscibile con ordinaria diligenza il comune di residenza, è validamente compiuta nel luogo in cui il destinatario esercita la propria attività lavorativa (nella specie, un rapporto d'impiego pubblico), postulando essa, secondo la "ratio" della predetta norma, una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.
Cass. civ. n. 26985/2009
In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata.
Cass. civ. n. 24536/2009
In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; poiché, peraltro a tal fine non è necessario l'uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l'attestazione - come nella specie - "domiciliatario e familiari al momento assenti".
Cass. civ. n. 19218/2007
In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva «coniuge di fatto» del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora) — pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza — non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di impugnazione.
Cass. civ. n. 322/2007
L'art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario.
Cass. civ. n. 239/2007
In caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, c.p.c., con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la validità della notifica ricevuta dalla dipendente di uno dei tre avvocati che avevano lo studio presso i locali in cui l'atto era stato notificato, essendo emerso dalle prove espletate che i diversi dipendenti facenti capo ai tre studi legali ricevevano indifferentemente la corrispondenza, provvedendo allo smistamento al legale di competenza).
Cass. civ. n. 23587/2006
In tema di notificazioni, l'ignoranza cui fa riferimento l'art. 139, sesto comma, c.p.c. nel regolare l'ipotesi in cui «non è noto» il comune di residenza non è l'ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì un'ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che residua nonostante l'effettuazione delle ricerche della relativa informazione esperibili secondo l'ordinaria diligenza, le quali devono precedere, e non seguire, la notificazione stessa.
Cass. civ. n. 23368/2006
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia» secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela — cui è da ritenersi equiparato quello di affinità — né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
Cass. civ. n. 17453/2006
La notificazione effettuata, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda; viceversa, il ricorso alle forme di notificazione di cui all'articolo 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. (Nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell'impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la S.C. ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell'atto di intimazione — essendo stato il relativo avviso restituito dall'ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, “sconosciuto” — siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza; e la nullità della seconda notificazione — tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove — in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l'atto a persona addetta all'ufficio o, quanto meno, avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario).
Cass. civ. n. 7816/2006
Nella notificazione mediante consegna al vicino di casa, l'invio della raccomandata al destinatario a norma dell'art. 139 c.p.c. non attiene alla perfezione dell'atto e alla sua validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione. (Fattispecie relativa alla notificazione di verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
Cass. civ. n. 8214/2005
In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno disposto, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato).
Cass. civ. n. 7827/2005
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., la qualità di portiere di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza della succitata qualità. (Nella specie, avente ad oggetto la notifica di verbali di contestazione di un'infrazione amministrativa, la Corte Cass., ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la mera affermazione del ricorrente in ordine alla circostanza che lo stabile ove egli risiedeva fosse diverso da quello dove colui che aveva ricevuto la notifica svolgeva attività di portiere, fosse inidonea a smentire in modo certo l'espletamento di detta attività anche presso lo stabile in cui risiedeva il ricorrente).
Cass. civ. n. 15755/2004
In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi — quello della sede dell'impresa e quello della residenza — essere diversi.
Cass. civ. n. 17040/2003
In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.
Cass. civ. n. 16941/2003
Ai fini della legittimità della notifica presso l'abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l'ultima residenza anagrafica.
Cass. civ. n. 16164/2003
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
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La qualifica di “coadiuvante” attribuita nella relata di notifica alla persona consegnataria dell'atto va ritenuta espressione equivalente a quella di “addetta alla casa”, con la quale l'art. 139, secondo comma, c.p.c. fa riferimento a peculiari rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, fra consegnatario e destinatario dell'atto, che facciano presumere, indipendentemente dall'espressione letterale utilizzata nella relata, che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notifica.
Cass. civ. n. 7349/2003
In caso di notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere dell'atto da notificare con contestuale spedizione della prescritta raccomandata, la spedizione della raccomandata non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto tale ipotesi di notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell'atto al portiere.
Cass. civ. n. 12021/2002
Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e affidata all'apprezzamento del giudice di merito.
Cass. civ. n. 6906/2001
Deve esser disposta la rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio — da fare personalmente, ai sensi dell'art. 392 c.p.c. — nei confronti di un condominio rimasto contumace, se effettuata nell'edificio condominiale e a mani di un “impiegato dipendente addetto alla ricezione atti”, secondo quanto risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, perché tale qualità, non consistendo in un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, non può ritenersi provata fino a querela di falso, ma costituisce soltanto presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario — che è un ente di gestione sfornito di soggettività giuridica, ancorché imperfetta, e di autonomia patrimoniale, ancorché limitata — rappresentato dall'amministratore. Pertanto la notifica a questi personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio è valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c., sì che se effettuata a persona diversa dall'amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all'organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilità dell'“ufficio” dell'amministratore.
Cass. civ. n. 5547/2001
La notificazione di un atto con il rito degli irreperibili va compiuta nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre, nella diversa ipotesi in cui quest'ultimo, allontanatosi dall'ultima dimora senza lasciare un recapito certo, non abbia purtuttavia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, l'atto è legittimamente notificato presso tale luogo mediante consegna all'addetto alla casa, in base al principio della cognizione legale di cui all'art. 139 c.p.c. (principio secondo il quale la persona che riceve l'atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest'ultimo venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo).
Cass. civ. n. 9658/2000
L'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “iuris tantum” di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale, dalla consegna dell'atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia”, la cui convivenza non occasionale con quest'ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo, salva prova contraria. Infatti, la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria. Peraltro, ove la consegna dell'atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare (nella specie, figlia) del destinatario dell'atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell'elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso, non escludendo la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell'atto notificato.
Cass. civ. n. 2814/2000
La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va quindi notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex artt. 138 e ss. c.p.c., privilegiando, circa il luogo in cui la notifica deve essere eseguita, la residenza effettiva, mentre la residenza anagrafica può costituire soltanto un indizio-presunzione per la sua individuazione; indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso.
Cass. civ. n. 2323/2000
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p.
Cass. civ. n. 1592/2000
Le notificazioni di atti ad un avvocato, dipendente da un ente pubblico, che operi presso un ufficio legale ubicato all'interno di una sede dell'ente stesso, può avere luogo, in caso di assenza del notificando, a mani di qualsiasi persona inserita nell'ufficio nel suo complesso, di cui fa parte come struttura burocratica specializzata anche l'ufficio legale, secondo quanto previsto dall'art. 139, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 662/2000
Il comune di residenza della persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità di una notificazione eseguita a norma degli artt. 139 ss. c.p.c., e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche, nel senso che la persona che adduca una diversa situazione abitativa rispetto a quella risultante dal certificato anagrafico deve necessariamente provare l'anteriorità del trasferimento della residenza rispetto alla data di notificazione mediante produzione della doppia dichiarazione resa presso il comune della vecchia residenza e presso quello ove sia stata fissata la nuova dimora abituale. Quando, peraltro, manchi una certificazione anagrafica che consenta di identificare il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al momento dell'atto, e risultino altresì versate in atti attestazioni di tale comune e di altro comune entrambe convergenti nell'evidenziare lo spostamento di residenza dal primo al secondo in epoca anteriore alla data della notifica, difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale del soggetto nel luogo di esecuzione della notificazione, e non può, conseguentemente, ritenersi gravante su quest'ultimo l'onere di provare anche l'effettuazione delle due sopra menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla notifica della convocazione ex art. 15 della legge fallimentare avvenuta in epoca successiva al trasferimento della residenza dell'imprenditore, senza che in atti risultasse versato alcuna certificazione anagrafica che identificasse il comune di residenza di questi al tempo dell'atto con quello della notificazione).
Cass. civ. n. 793/1999
In tema di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di «addetto» richiesta dal legislatore (nella specie il ricorrente, con una tesi respinta dalla Suprema Corte, aveva sostenuto l'invalidità della notificazione, sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue).
Cass. civ. n. 6602/1999
Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale «addetto» alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario.
Cass. civ. n. 5706/1999
Ai fini della validità della notificazione effettuata a persona diversa dal destinatario in uno dei luoghi in cui lo stesso può essere ricercato, non è richiesta l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica del mancato rinvenimento in loco del destinatario stesso, poiché ciò non è richiesto dall'art. 148 c.p.c., che solo nell'ipotesi di mancata consegna richiede la menzione delle ricerche effettuate, mentre, a norma dell'art. 139, solo in caso di notifica a mani del portiere è richiesta l'indicazione della ricerca delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario. (Fattispecie relativa a notificazione di sentenza e a consegna della stessa a mani di un impiegato dell'Inps in una sede comune ad un ufficio legale dell'ente stesso, senza menzione delle vane ricerche del procuratore destinatario della notifica stessa).
Cass. civ. n. 250/1999
In assenza del destinatario, la notificazione o presso l'abitazione del destinatario, o presso l'ufficio (o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio), in base all'art. 139, secondo comma, c.p.c. può avvenire mediante consegna della copia dell'atto a persona di famiglia convivente che si trovi in uno dei luoghi indicati dalla citata norma, anche se non addetta all'ufficio o all'azienda, in quanto l'appartenenza di essa al nucleo familiare del destinatario, rivelata dal rapporto di convivenza, e l'accettazione a ricevere la copia dell'atto la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica.
Cass. civ. n. 9279/1998
In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza.
Cass. civ. n. 5452/1998
Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie del notificando nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 c.p.c., opera il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l'atto a sua conoscenza, con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non via sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l'omissione, talché qualora il destinatario della notificazione non deduca l'inesistenza del rapporto di fiducia con chi ha ricevuto la copia dell'atto notificato, detta notifica è pienamente valida.
Cass. civ. n. 599/1998
Nel caso di notifica al rappresentante legale di una società nominativamente indicato nell'atto di notificazione, la consegna di quest'ultimo ad una persona di famiglia di tale rappresentante (nella specie: alla cognata) rende valida la notifica, ancorché nella relata non sia precisato se il consegnatario dell'atto sia convivente o no con il destinatario, presumendosi la convivenza del familiare fino a prova contraria.
Cass. civ. n. 8597/1997
Le persone di famiglia del destinatario dell'atto che sono abilitate a ricevere la consegna non sono soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto legati da uno stabile rapporto di convivenza, ma in genere gli altri parenti (o affini), trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica — in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva — la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario. A tal fine la consegna ai suddetti parenti può avvenire non solo se essi siano stati rinvenuti nella casa di abitazione del destinatario, ma anche se siano stati trovati nell'ufficio di lui o nel luogo in cui egli esercita l'industria o il commercio, senza che sia richiesta la condizione di essere addetti all'ufficio o all'azienda come per le persone estranee alla famiglia. Ciò perché è dal rapporto di parentela che scaturisce la presunzione della consegna dell'atto al destinatario da parte di chi abbia con il predetto verosimili occasioni di frequenti incontri in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., dovendo la validità della notificazione essere esclusa soltanto nella ipotesi in cui il notificando, il quale assuma di non aver ricevuto l'atto, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza del familiare era del tutto occasionale e temporanea; dimostrazione per la quale non è sufficiente la sola produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.
Cass. civ. n. 5945/1997
Poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. primo e sesto comma, per la notifica — se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. — è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.
Cass. civ. n. 2506/1997
Per ufficio del destinatario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., deve intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica; ne consegue che l'essere destinatario dell'atto (nella specie, di un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro) non quale sindaco, ma quale comune cittadino, non esclude la regolarità della notifica effettuata presso il comune.
Cass. civ. n. 3817/1996
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora. (Nella specie, la concorde dichiarazione resa a distanza di qualche giorno da due diversi familiari è stata assunta come elemento di prova della residenza del destinatario).
Cass. civ. n. 7329/1993
In tema di notificazione, agli effetti della disposizione di cui all'art. 139 c.p.c., il termine «ufficio» comprende il luogo in cui il destinatario svolga in modo continuativo attività lavorativa o presti, comunque, servizio, anche se trattasi di attività di servizio di carattere volontario, configurabili come mansioni onorarie in favore di uno Stato (nella specie, console onorario), senza che, a tale riguardo, assumano rilievo la natura di pubblico impiego e la stabilità o non del relativo rapporto. Egualmente in senso ampio deve essere intesa l'espressione «addetto all'ufficio» contenuta nella richiamata disposizione, la quale trova il suo fondamento nella presunzione che, data l'esistenza di una relazione immediata ed obiettiva tra la persona «addetta» ed il luogo in cui la consegna dell'atto deve essere eseguita, il consegnatario (nella specie, impiegata del consolato) provvederà ad effettuarne la consegna stessa al destinatario.
Cass. civ. n. 6362/1993
L'indicazione contenuta in una lettera dell'indirizzo del mittente, quale luogo di ricezione di dichiarazioni negoziali a prescindere dall'effettiva presenza fisica in esso del destinatario, non esprime a differenza della residenza il collegamento della persona con il territorio ed è, pertanto, inidonea a costituire deroga all'ordine tassativo stabilito dall'art. 139 c.p.c., secondo cui la notifica che non sia eseguita a mani proprie deve essere effettuata nel comune di residenza del convenuto o, se questo non è noto, in quello di dimora o del domicilio, con la conseguenza che ove ciò non avvenga la notifica è nulla ed è irrilevante ogni ulteriore indagine sulla qualifica della persona alla quale l'atto sia stato consegnato.
Cass. civ. n. 11644/1992
In tema di notificazioni, fra gli addetti all'ufficio del destinatario, nelle mani del quale può essere consegnata, ai sensi del secondo comma dell'art. 139 c.p.c., copia dell'atto da notificare, rientrano i soggetti per i quali sussista comunque una situazione di comunanza di rapporti con il destinatario dell'atto; non rileva pertanto, in presenza di tale presupposto, il fatto che il consegnatario definito nella relazione di notifica come collega di studio dell'avvocato o procuratore, privo di laurea in giurisprudenza, non risulti iscritto nell'albo dei procuratori o praticanti procuratori legali.
Cass. civ. n. 8920/1992
In caso di notificazione di un atto a mani di persona di famiglia e addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di cui all'art. 139, secondo comma, c.p.c., non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario della avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, prevista dal quarto comma del menzionato articolo solo in caso di notifica al portiere o al vicino di casa; peraltro la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma contro tale presunzione semplice è ammessa la prova contraria da parte del destinatario.
Cass. civ. n. 13849/1991
In tema di notificazione l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il comune nel quale deve essere effettuata, cioè prima quello di residenza, se questo è ignoto, il comune di dimora e, se anche questo è ignoto, il comune di domicilio. Qualora la residenza e il domicilio trovansi nello stesso comune, il criterio preferenziale sopra indicato non opera più e la notifica può essere effettuata, in via alternativa, o presso la residenza o presso il domicilio. Lo stesso criterio di alternatività opera in ipotesi di domicilio speciale eletto a norma dell'art. 47 c.c., nel senso che il notificante può scegliere tra il domicilio eletto e gli altri indicati dall'art. 139 c.p.c.
Cass. civ. n. 995/1986
Quando la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi indicati dagli artt. 139 e seguenti c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti, i quali danno affidamento, nella previsione della norma, che l'atto sarà portato a conoscenza del destinatario, spetta, in caso di contestazione, al notificante.
Cass. civ. n. 2572/1983
In difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c., è legittimato a ricevere l'atto da notificarsi, nella casa e per conto del destinatario assente, chi si trova con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo — secondo un giudizio di normalità — che una volta assunto l'incarico di trasmettere l'atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente, in tempi e modo adeguati a realizzare lo scopo della notificazione.
Cass. civ. n. 575/1983
In tema di notificazione mediante consegna di copia dell'atto notificando a mani di persona qualificatasi come «incaricata a ricevere», l'intrinseca validità di tale dichiarazione e, quindi, la validità della notificazione stessa, non richiedono di necessità un rapporto fra la persona ricevente ed il destinatario dell'atto, che sia all'origine di tale incarico, essendo sufficiente che la prima abbia ricevuto dal secondo, anche in via del tutto provvisoria e precaria, l'incarico medesimo sì da sentirsi impegnata a far consegna, al destinatario, della copia ricevuta dell'atto.
Cass. civ. n. 1856/1982
La notificazione eseguita, a norma dell'art. 139 c.p.c., con consegna di copia dell'atto a mani di un parente del destinatario, il quale abbia anche dichiarato di essere autorizzato a riceverla, deve ritenersi valida fino a che il destinatario medesimo non deduca e dimostri, per il caso di notificazione presso il luogo di abitazione, che il suddetto parente ivi si trovava per ragioni occasionali e momentanee, ovvero, per il caso di notificazione presso l'ufficio o l'esercizio dell'industria o commercio, la non veridicità dell'indicata dichiarazione, superando la presunzione di sussistenza di un rapporto implicante quella autorizzazione.