(massima n. 1)
In caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, c.p.c., con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, l'intrinseca veridicitą di tali dichiarazioni e la validitą della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la validitą della notifica ricevuta dalla dipendente di uno dei tre avvocati che avevano lo studio presso i locali in cui l'atto era stato notificato, essendo emerso dalle prove espletate che i diversi dipendenti facenti capo ai tre studi legali ricevevano indifferentemente la corrispondenza, provvedendo allo smistamento al legale di competenza).