(massima n. 1)
Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale «addetto» alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualitą dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario.