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Articolo 138 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione in mani proprie

Dispositivo dell'art. 138 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario (1) (2), presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie (3).

Note

(1) Per procedere alla notifica a mani degli atti processuali è necessario che l'ufficiale giudiziario conosca personalmente il destinatario o che per lo meno quest'ultimo si sia qualificato come tale.
(2) Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non abbia la prova dell'identità del destinatario, dovrà procedere secondo le forme previste dagli artt. 139 ss.
(3) La presunzione legale di conoscenza a cui il secondo comma si riferisce è rivolta a soddisfare un'esigenza pratica diretta ad impedire che un intenzionale espediente dilatorio, quale è il rifiuto, appunto, privo di valida giustificazione, possa ostacolare il normale svolgimento della procedura di notificazione.

Ratio Legis

La norma in analisi indica la forma di notificazione che assicura le più ampie garanzie in ordine alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Spiegazione dell'art. 138 Codice di procedura civile

La forma di notificazione preferibile è quella prevista dalla norma in esame, ossia la notifica a mani proprie, che si realizza nei casi in cui l’atto viene ricevuto dal destinatario di persona.
Tale forma di notifica rende irrilevante ogni indagine sulla residenza, domicilio o dimora; ciò che occorre è che la notifica non venga effettuata a persona diversa dal destinatario, quale potrebbe essere una persona di famiglia.

La regola fissata dalla presente norma va contemperata con quella per cui in taluni casi la notificazione deve essere effettuata al procuratore costituito presso il domicilio eletto; in questi casi, è nulla la notifica effettuata alla parte personalmente nel domicilio eletto anziché al procuratore costituito (la nullità, tuttavia, verrebbe sanata dalla successiva costituzione in giudizio del destinatario dell’atto).
Parallelamente, nei casi in cui la legge prescrive la notificazione dell’atto alla parte personalmente ex art. 138 e ss. c.p.c., se tale notifica dovesse essere effettuata presso il procuratore della parte stessa (costituito nel giudizio relativo all’atto da notificare), si viene ad integrare una mera violazione di una prescrizione formale, e non la sua nullità ex art. 160 del c.p.c..

Anche per la notificazione da effettuarsi presso il difensore vale la regola dettata dalla norma in esame, secondo cui la notifica effettuata al difensore in luogo diverso dal domicilio eletto, ma da questi ricevuta a mani proprie, è da ritenere valida.

La notifica ad una impresa individuale ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore e va eseguita secondo le regole delle notificazioni alle persone fisiche ex art. 138 e ss. c.p.c. .

Se la notifica, invece, deve essere effettuata ad un condominio, va eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore che lo rappresenta oppure presso lo stabile condominiale.

Il secondo comma della norma fissa il principio secondo cui la notifica si considera effettuata in mani proprie nel caso in cui il destinatario si rifiuta di ricevere l’atto; tale principio vale anche per la notificazione fatta al domiciliatario, laddove quest’ultimo rifiuti la notifica deducendo la rinuncia o la revoca dell’incarico.
Perché tale principio possa trovare applicazione occorre che il rifiuto provenga dal medesimo destinatario e non da una delle persone abilitate a ricevere copia dell’atto ex art. 139 c.p.c. (in questo caso occorrerà procedere alla notifica ex art. 140 del c.p.c.).

Si propone qui di seguito la formula utilizzabile per la relata di notifica

Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Relata di notifica

Ad istanza di come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e protesti presso la Corte d’Appello/il Tribunale di ….., ho notificato l’atto che precede come segue:

per persona fisica:
  • Al Sig. ……………………. Residente/domiciliato in ……., via ……. N…., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di ……….
oppure

mediante invio di copia a mezzo servizio postale, con raccomandata n…… spedita dall’Ufficio Postale di ……..

per società:
  • Alla società (indicare denominazione e tipo sociale), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in……………., via ……. N…., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di ……….
oppure

mediante invio di copia a mezzo servizio postale, con raccomandata n…… spedita dall’Ufficio Postale di ……..

…………….(luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario


Massime relative all'art. 138 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 15326/2015

La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.

Cass. civ. n. 26175/2014

In tema di notifica ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., in cui il destinatario rifiuta di ricevere copia dell'atto e la consegna è una mera "ficio iuris", la cosiddetta relata può essere formata subito dopo, in un luogo diverso da quello in cui si è concluso il procedimento notificatorio e anche in assenza della parte, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 2699 cod. civ. e senza che ne consegua alcuna invalidità, attesa l'autonomia tra la notificazione e la relativa certificazione.

Cass. civ. n. 23388/2014

È validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui la corte di merito, dopo avere ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., preso atto che i destinatari della notificazione - sebbene correttamente identificati nelle proprie generalità - si erano rifiutati di ricevere copia dell'atto notificatogli, in quanto indicati come eredi di una persona a loro dire inesistente, aveva dichiarato inammissibile l'atto appello trattandosi di profilo suscettibile di rilevare ai fini della validità della riassunzione ma non per la notifica).

Cass. civ. n. 12489/2014

Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., o, giusta la previsione dell'art. 141, terzo comma, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia tuttavia abilitata, ai sensi del secondo comma di quest'ultimo alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 12545/2013

A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto.

Cass. civ. n. 1887/2006

La notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (anagrafica) del destinatario stesso.

Cass. civ. n. 7620/2001

Il principio, secondo cui, anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generali ed incondizionati, l'obbligo, o l'onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Infatti, al di fuori del campo delle comunicazioni normativamente disciplinate, quali quelle mediante notificazione o mediante i servizi postali, una soggezione in tal senso del destinatario non esiste in termini generali, ma può dipendere dalle situazioni o dai rapporti giuridici cui la comunicazione si collega. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore), ma un obbligo analogo non è configurabile, in genere, al di fuori dell'orario e del posto di lavoro e, in particolare, in un luogo pubblico. (Fattispecie relativa al tentativo di consegna di una lettera — in ipotesi contenente la comunicazione di licenziamento —, compiuto, da parte del fattorino della datrice di lavoro, sulla pubblica strada nei pressi dell'abitazione della lavoratrice; la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice).

Cass. civ. n. 8404/2000

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del c.p.c., la notifica si considera fatta a mani proprie, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto.

Cass. civ. n. 7820/1998

La notifica a due persone mediante consegna di unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, soltanto la rinnovazione della notifica con le conseguenze del caso.

Cass. civ. n. 8603/1996

La citazione di un'impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ancorché con l'aggiunta di un improprio riferimento al «legale rappresentante», ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore e va di conseguenza allo stesso notificata, secondo le regole degli artt. 138 e ss. c.p.c.

Cass. civ. n. 193/1976

La regola stabilita dall'art. 138, primo comma, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto a norma dell'art. 170, primo comma, c.p.c. il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l'unico destinatario di tutte le modificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 138 Codice di procedura civile

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Maurizio S. chiede
giovedì 02/07/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
M.S. Lazio

Il presente quesito è inerente ad una irrituale notifica del mittente creditore al preteso erede quale soggetto estraneo (rinunciatario all’eredità) alla richiesta di pagamento del debito e alla citazione del giudizio sospeso.

La fattispecie:

Due creditori del defunto notificano al preteso erede, uno, un ingiunzione di pagamento, e l’altro, una citazione a giudizio per la riassunzione del processo sospeso del parente defunto.

Il preteso erede (rinunciatario all’eredità) rifiuta la notifica degli atti come di seguito:

-1) al momento della notifica dichiara al postino o al messo notificatore nella relazione di notificazione, che si rifiuta di ritirare la raccomandata o il plico degli atti giudiziari, in quanto non ricopre la qualità di erede come invece erroneamente qualificato in relata, in quanto non solo non ha assolutamente accettato l’eredità ma ha anche rilasciato la rinuncia all’eredità inserita nel registro delle successioni ancor prima della notifica.

-2) il destinatario degli atti rinviene nella cassetta della posta della sua residenza, un avviso di giacenza di atti, ma constata che le sono stati destinati nella errata qualità di erede, in quanto non solo non ha assolutamente accettato l’eredità, ma ha anche rilasciato la rinuncia all’eredità inserita nel registro delle successioni ancor prima della notifica.

Va sottolineato che le notifiche in oggetto sono state destinate al preteso erede a tout court, ovvero in mancanza di un Giudizio nei confronti del destinatario degli atti dell’accertamento della qualità di erede, ovvero l’accettazione, eventualmente anche tacita, dell’eredità non è stata provata attraverso il vittorioso esperimento di un’azione di accertamento - in sede contenziosa - della qualità di erede con conseguente pronuncia di una sentenza che, passata in giudicato, sarà validamente trascritta.

Ad esempio, a prescindere da quanto stabilito dall’art. 481 c.c., nel processo esecutivo il ceditore prima di citare in giudizio il preteso erede dapprima della sua citazione a giudizio, avrebbe in tal caso dovuto incardinare un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. ovvero un giudizio ordinario di merito ponendo a fondamento della propria domanda taluni elementi probatori idonei a far ritenere che il chiamato all’eredità abbia compiuto determinati atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l’eredità (art. 476 c.c.).

La giurisprudenza di legittima afferma che (solo) nel momento in cui il preteso erede destinatario degli atti accetta la notifica, deve per tale accettazione resistere in giudizio per sostenere che non è erede, quindi da siffatta affermazione del giudice di legittimità, se ne deduce che se invece il destinatario non ritira l’atto, potrà opporsi ad un eventuale atto di pignoramento ed impugnare la notifica di soccombenza della sentenza per contumacia, e in quella occasione eccepire ex art. 615 c.p.c., la nullità della notifica, la carenza di legittimazione passiva e la temerarietà ex art. 96 c.p.c., per non avere controparte provato l’accettazione tacita dell’eredità, e ulteriormente per non avere diligentemente verificato il registro delle successioni anche allertato dal fatto che le notifiche erano state rifiutate.

Alla luce di quanto sopra esposto, visto anche l’enunciazione da parte della giurisprudenza di legittimità del principio di dritto che un atto notificato a soggetto non erede previa iscrizione nel registro elle successioni della rinuncia, è una notifica illegittima in quanto destinata a soggetto estraneo alla controversia, vorrei sapere se è coretto il rifiuto degli atti, visto che il ritiro degli stessi comporterebbe per il preteso erede la certa perdita di tempo, di dovere resistere in giudizio comportando costi legali, e ansie, in evidente abuso del processo, in quanto il chiamato erede in verità erede non è.

E se così non fosse, quali pregiudizi comporterebbe al preteso erede per avere rifiutato la notifica degli atti come sopra prospettati?

In altri termini nel caso prospettato quale è la più utile condotta del presunto erede in relazione al rifiuto o diversamente al ritiro, degli atti notificati al fine di limitare i danni arrecati e i rischi che comporterebbero i giudizi?

Cordialità.”
Consulenza legale i 10/07/2020
In base all’art. 521 del codice civile la rinuncia all’eredità ha una efficacia retroattiva.
Cioè chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Come ha ribadito la Suprema Corte con l’ordinanza n.13639 del 2018 “Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.“

La Cassazione con sentenza n. 21227 del 2014 aveva altresì evidenziato che: “in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc). La funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile. Ciò vale in particolar modo nei casi simili a quello in esame, in cui la causa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell'interessato, qual è la rinuncia all'eredità, non ancora esternata alla data della notificazione dell'atto di riassunzione” .

Fermo quanto precede, quando il destinatario rifiuta la notifica di un atto giudiziario essa si ha comunque come avvenuta, come espressamente previsto dall’art. 138 c.p.c. secondo cui “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”.
Sul punto, la Cassazione con sentenza n. 23388 del 2014 (applicabile anche al caso in esame) ha sottolineato che: “l'individuazione della qualità dei destinatari della notificazione, nel caso di specie, non rileva ai fini della validità della notificazione. Ed invero l'incertezza che ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., seconda parte, è quella concernente l'identificazione della persona fisica che sia destinataria della notificazione stessa e tale identificazione va effettuata tenendo conto di nome, cognome e residenza. Nel caso di specie si è avuta soltanto l'erronea indicazione del prenome della de cuius, nella cui qualità di eredi gli effettivi destinatari della notificazione erano chiamati in giudizio. Si tratta di un elemento che non investe la validità della notificazione, ma tutt'al più la validità dell'atto di riassunzione, considerato in riferimento ai soggetti individuati come legittimati passivi del giudizio riassunto.
Pertanto, è errata la sentenza impugnata che ha ritenuto non esattamente individuati i destinatari della notificazione e quindi non validamente compiuta quest'ultima, malgrado il rifiuto da loro opposto.
Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto introduttivo di un giudizio, da notificare, è infatti ingiustificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 c.c., comma 2, quando provenga dalla persona fisica che sia individuata come effettiva destinataria della notificazione stessa, a prescindere dalla qualità che ne consente l'attribuzione della legittimazione passiva in quel giudizio.


Alla luce della posizione della giurisprudenza come sopra riportata, in risposta al quesito possiamo dunque affermare quanto segue.
Non è corretto il rifiuto degli atti in quanto, come evidenziato anche dalla Cassazione nella sentenza testé menzionata, l’eventuale mancanza della qualifica di erede è un elemento “che non investe la validità della notificazione, ma tutt'al più la validità dell'atto considerato in riferimento ai soggetti individuati come legittimati passivi del giudizio”.
Pertanto, i "pregiudizi" del predetto rifiuto sono che i procedimenti oggetto delle notifiche andranno avanti comunque, sia quello di ingiunzione che l’altro relativo all’atto di citazione.
La carenza di legittimazione passiva potrebbe essere rilevata d’ufficio anche dal giudice (Cass. n. 2951/2016 e Cass. n. 12729/2016).
Tuttavia, è assolutamente consigliabile costituirsi comunque in giudizio al solo fine di eccepire, appunto, detta carenza di legittimazione stante la pregressa rinuncia all’eredità e chiedendo quindi l’estromissione dal giudizio e la condanna alle spese processuali a carico della parte che ha erroneamente citato in giudizio un erede che ha rinunciato all’eredità del de cuius.