Cass. civ. n. 20973/2025
La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è regolata dalla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché, in caso di inoltro a mezzo di posta raccomandata, si applicano le norme concernenti il servizio postale per la consegna dei plichi (e non quelle relative alle notificazioni degli atti giudiziari ex artt. 138 e ss. c.p.c.). Ne consegue che dall'inoltro a mezzo di lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, si ricava prova certa della spedizione.
Cass. civ. n. 19188/2025
In tema di notificazioni alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni presso la sede della società, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Cass. civ. n. 9401/2025
La notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore costituito equivale a quella effettuata alla parte stessa "presso il procuratore costituito" nei casi previsti dall'art. 330, comma 1, c.p.c. La validità della notificazione all'avvocato domiciliatario della parte è riconosciuta anche se effettuata nelle mani proprie del difensore, in conformità agli artt. 330, comma 1, e 138 c.p.c.
Cass. civ. n. 8465/2025
Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione del suo autore con il destinatario dell'atto e venga espressamente documentato, a nulla rilevando la generica ed atecnica attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver effettuato la notifica. (Nella specie, in relazione a notifica effettuata all'estero, la S.C. ha escluso che l'attestazione di mancata presentazione del destinatario a ritirare l'atto potesse fondare la presunzione legale di cui all'art. 138, comma 2, c.p.c., in quanto priva di indicazione circa la consegna dell'invito a presentarsi presso l'autorità giudiziaria straniera).
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La notifica di un atto giudiziario a cittadino moldavo residente in Moldova è soggetta all'Accordo tra Italia e Moldova del 7 dicembre 2006 - ratificato in Italia con l. n. 144 del 2009 - con la conseguenza che, ai fini della prova della notificazione, non è neppure sussidiariamente applicabile il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 138, comma 2, c.p.c., dovendosi applicare l'art. 14, comma 4, di detto Accordo che richiede la ricevuta datata e firmata dal destinatario o l'attestazione dell'ufficio da cui risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la data, il luogo e la modalità di consegna, trattandosi di norma speciale come tale prevalente sulla norma interna. (Nella specie, la S.C., ha dichiarato inesistente la notifica dell'atto di riassunzione in quanto la nota trasmessa dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova era priva delle suddette attestazioni).
Cass. civ. n. 8332/2025
La notifica del ricorso con esito negativo per destinatari trasferiti, in assenza degli avvisi di ricevimento delle notifiche tentate in rinnovazione, deve essere considerata inesistente.
Cass. civ. n. 28452/2024
Nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.
Cass. civ. n. 20311/2024
In tema di notificazioni, le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. Pertanto, la notifica effettuata presso la precedente residenza del destinatario, ove sia comprovato un collegamento funzionale con detto indirizzo, si considera perfezionata per compiuta giacenza ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, senza necessità di querela di falso dell'attestazione dell'ufficiale postale.
Cass. civ. n. 10294/2024
In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione.
Cass. civ. n. 18614/2023
La notificazione di un atto ad una società - data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità - è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione.
Cass. civ. n. 2193/2023
In materia di notificazione di atti, se si può ritenere che l'elezione di domicilio fisico non impedisca l'utilizzo di quello telematico, ciò non può viceversa imporre al difensore destinatario della notifica, in assenza di norme esplicite, gli stessi oneri che sono a lui richiedibili quando non possa aver fatto affidamento sulla suddetta legittima elezione e, anzi, abbia dato speculare valore al luogo elettronico di ricezione appositamente eletto. Parimenti, l'onere del notificante si articola diversamente, dovendo tenersi congruo conto della specifica elezione di domicilio fisica. Pertanto, la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell'ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio fisico, nell'eventualità di "casella telematica piena" presso il domicilio digitale per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto, e ciò a valere solo nel caso specificato, altrimenti non potendo sussistere alcun altro affidamento, da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella di posta elettronica, e nessun'altra appendice alla condotta esigibile dal notificante.
Cass. civ. n. 15326/2015
La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Cass. civ. n. 26175/2014
In tema di notifica ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., in cui il destinatario rifiuta di ricevere copia dell'atto e la consegna è una mera "ficio iuris", la cosiddetta relata può essere formata subito dopo, in un luogo diverso da quello in cui si è concluso il procedimento notificatorio e anche in assenza della parte, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 2699 cod. civ. e senza che ne consegua alcuna invalidità, attesa l'autonomia tra la notificazione e la relativa certificazione.
Cass. civ. n. 23388/2014
È validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui la corte di merito, dopo avere ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., preso atto che i destinatari della notificazione - sebbene correttamente identificati nelle proprie generalità - si erano rifiutati di ricevere copia dell'atto notificatogli, in quanto indicati come eredi di una persona a loro dire inesistente, aveva dichiarato inammissibile l'atto appello trattandosi di profilo suscettibile di rilevare ai fini della validità della riassunzione ma non per la notifica).
Cass. civ. n. 12489/2014
Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., o, giusta la previsione dell'art. 141, terzo comma, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia tuttavia abilitata, ai sensi del secondo comma di quest'ultimo alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 12545/2013
A norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'"accipiens" sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto.
Cass. civ. n. 1887/2006
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (anagrafica) del destinatario stesso.
Cass. civ. n. 7620/2001
Il principio, secondo cui, anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generali ed incondizionati, l'obbligo, o l'onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Infatti, al di fuori del campo delle comunicazioni normativamente disciplinate, quali quelle mediante notificazione o mediante i servizi postali, una soggezione in tal senso del destinatario non esiste in termini generali, ma può dipendere dalle situazioni o dai rapporti giuridici cui la comunicazione si collega. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore), ma un obbligo analogo non è configurabile, in genere, al di fuori dell'orario e del posto di lavoro e, in particolare, in un luogo pubblico. (Fattispecie relativa al tentativo di consegna di una lettera — in ipotesi contenente la comunicazione di licenziamento —, compiuto, da parte del fattorino della datrice di lavoro, sulla pubblica strada nei pressi dell'abitazione della lavoratrice; la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice).
Cass. civ. n. 8404/2000
Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del c.p.c., la notifica si considera fatta a mani proprie, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto.
Cass. civ. n. 7820/1998
La notifica a due persone mediante consegna di unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, soltanto la rinnovazione della notifica con le conseguenze del caso.
Cass. civ. n. 8603/1996
La citazione di un'impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ancorché con l'aggiunta di un improprio riferimento al «legale rappresentante», ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore e va di conseguenza allo stesso notificata, secondo le regole degli artt. 138 e ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 193/1976
La regola stabilita dall'art. 138, primo comma, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto a norma dell'art. 170, primo comma, c.p.c. il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l'unico destinatario di tutte le modificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento.