(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.