(massima n. 1)
In materia di notificazioni, in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio, trova applicazione il principio secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dall'art. 139 cod. proc. civ., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio.