(massima n. 1)
Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie del notificando nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 c.p.c., opera il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l'atto a sua conoscenza, con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non via sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l'omissione, talché qualora il destinatario della notificazione non deduca l'inesistenza del rapporto di fiducia con chi ha ricevuto la copia dell'atto notificato, detta notifica è pienamente valida.